Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e separazione del patrimonio dell’erede con quello del defunto
L' acquisto dell'eredità da parte del chiamato è subordinato ad una sua manifestazione di volontà di accettare l'eredità, con la conseguenza che l'erede accettante diverrà titolare del patrimonio ereditario sin dal momento dell'apertura della successione e il diritto di accettare l'eredità si prescriverà nel termine ordinario di 10 anni dall'apertura della successione stessa.
Ma quali sono i tipi di accettazione?
È opportuno distinguere due tipi di accettazione, l'accettazione pura e semplice che comporterà la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto, con la conseguenza che l'erede risponderà del pagamento dei debiti del de cuius (anche se gli stessi superano l'attivo) e l'accettazione con beneficio di inventario dove non si verifica la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius.
Orbene, l'accettazione con beneficio di inventario è un atto personale del chiamato all'eredità che può essere posta qualora quest'ultimo ritenga che il patrimonio ereditario passivo superi l'attivo e non voglia essere chiamato a rispondere dei debiti con il suo patrimonio personale.
L'accettazione con beneficio di inventario è una scelta solo e soltanto dell'erede che non può essere sottoposta a limitazioni da parte del testatore, anche se il legislatore prevede tale accettazione come un obbligo e non come una scelta per talune categorie di soggetti quali le persone giuridiche, minori, interdetti e associazioni.
Che forma ha l'accettazione con beneficio di inventario?
L'accettazione con beneficio di inventario richiede una particolare forma ad substatiam, soggetta ad un particolare regime di pubblicità-notizia, in particolare questa deve risultare da una dichiarazione espressa dall'erede, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e deve essere inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale. Invero, entro un mese deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione ereditaria.
Ora, la suddetta accettazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario che, deve essere redatto entro tre mesi nel caso in cui l'erede è nel possesso dei beni ereditari e, nel caso contrario, il chiamato all'eredità può fare la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario fino a che non è prescritto il diritto di accettare ovvero nel termine di 10 anni.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione[1] ha previsto che "i beni ereditari in possesso dell'erede non devono per forza riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente solo il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza [...]".
La responsabilità dell'erede che accetta con beneficio di inventario è quella di pagare i debiti ereditari e i legati nei limiti del valore dei beni costituendi in patrimonio ereditario e con i soli beni ereditati.
Dunque, l'erede che ha accettato con beneficio di inventario deve provvedere all'amministrazione del patrimonio ereditato pagando i debiti ereditari man mano che i creditori del defunto si presentano o ponendo in essere una sorta di procedura concorsuale tramite l'invito ai creditori di inviare entro un termine stabilito dal notaio le dichiarazioni di credito e collocando i rispettivi creditori in base al loro diritto di prelazione.
L'erede decade dal beneficio di inventario, divenendo erede puro e semplice, quando aliena i beni ereditati senza l'autorizzazione del giudice e se compie omissioni ed infedeltà nella redazione dell'inventario.
Come detto, dunque, affinché gli eredi del de cuius non siano soggetti a pregiudizi dalla confusione patrimoniale tra il patrimonio ereditario e quello dell'erede, l'ordinamento ha previsto l'istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario dove, come sopra risulta evidente, l'erede non confonderà il proprio patrimonio con quello ereditato.
Diverso è, invece, l'istituto della separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede attraverso il quale i creditori del de cuius e i legatari possono assicurarsi il soddisfacimento sui beni del defunto con preferenza sui creditori dell'erede.
In questo caso non si ha una separazione dei due patrimoni, come avviene nel caso dell'eredità accettata con beneficio di inventario, ma si dà la possibilità ai creditori e ai legatari che intendono esercitare un diritto potestativo, di creare una garanzia reale autonoma su alcuni beni del patrimonio ereditario, su cui avranno diritto di soddisfarsi rispetto ai creditori dell'erede senza perdere la possibilità di aggredire anche il patrimonio di quest'ultimo.
Detta separazione può essere chiesta dai creditori del defunto e dai legatari entro 3 mesi dall'apertura della successione, con una domanda giudiziale se ha ad oggetto i beni mobili o mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni, se ha ad oggetto beni immobili. Inoltre, qualora la separazione sia stata esercitata da creditori e da legatari, i primi sono preferiti ai secondi.
La separazione ha un carattere particolare in quanto non opera sull'intera massa ereditaria ma sui singoli beni per i quali è stata fatta valere specificatamente dai creditori o dai legatari. Proprio per questo motivo l'istituto della separazione si distingue nettamente dall'istituto dell'accettazione con beneficio di inventario.
Dott.ssa Veronica Riggi
[1] Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 4456