Adozione in casi particolari

20.07.2024

Cass.civ., Sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3769

Scarica la pronuncia qui:

La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione proposto a seguito del respingimento in primo e secondo grado della domanda di adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale, basandosi le due decisioni sul dissenso della madre biologica del minore, condizione necessaria dell'adozione in casi particolari come previsto dall'art. 46, co. 1 della l. 184/1983.

La Suprema Corte, nella decisone de qua, respingendo il ricorso, ha ricordato in via preliminare come sia inammissibile il ricorso per cassazione che, proposto come vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza assoluta di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito.

La Corte di Cassazione con questa pronuncia ribadisce i principi già perfettamente delineati dalla decisione delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2022, n. 38162, e posti alla base anche delle decisioni dei giudici di merito.

Nell'ambito di un rapporto coppia omo-affettiva concluso vale ricordare che: "il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita dall'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d) della legge n. 184/1983.

L'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicchè il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di cura e di affetto nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato sia il partner che il minore".

La Suprema Corte ribadisce, in ogni caso, la valutazione concernente il superiore interesse del minore rimessa all'analisi del giudice di merito che decide in base alla concretezza del caso concreto.

Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame dei rapporti intercorrenti tra i due partner in relazione al momento e alle modalità con cui era avvenuta la procreazione del minore ne è derivato che la ricorrente non aveva avuto alcun ruolo nella fecondazione del bambino.

Inoltre, dalle valutazioni degli assistenti sociali era emerso che il legame con il minore era di tipo amicale e caratterizzato dalla sporadicità.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte è giunta a respingere la domanda di adozione ribadendo la necessità del minore a non essere sottoposto a situazioni potenzialmente fonte di confusione sulle figure genitoriali.

Dott.ssa Michela Falcone

Riferimenti giurisprudenziali

Cass, Sez. 12 febbraio 2024, n. 3769

Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162