
Si può adottare il figlio del proprio coniuge?
A cura di Dott.ssa Lisa Martini
Negli ultimi decenni, la struttura della famiglia tradizionale è stata profondamente trasformata e ormai le famiglie composte da coppie in cui uno o entrambi i partner hanno figli da precedenti relazioni sono sempre più diffuse. In tali contesti è prioritario tutelare legami affettivi che vanno oltre la semplice relazione biologica, per valorizzare rapporti costruiti nel tempo e spesso caratterizzati da un profondo senso di appartenenza e reciprocità.
Ma in che modo?
In Italia, una delle soluzioni per riconoscere e consolidare tali legami è rappresentata dall'adozione del figlio del coniuge. Questo tipo di adozione, conosciuta come adozione in casi particolari o adozione speciale, è disciplinata dall'art. 44, L. n. 184/1983.
I requisiti per procedere sono:
La procedura si attiva con l'inoltro di un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore. Può essere presentato personalmente o tramite l'ausilio di un avvocato ed è esente dal pagamento di imposte e tasse.
L'adozione speciale comporta effetti significativi sia sul piano giuridico sia su quello affettivo.
Il minore acquisisce lo status di figlio adottivo, godendo peraltro degli stessi diritti ereditari di un figlio legittimo (l'adottante, invece, non acquista alcun diritto ereditario su eventuali beni dell'adottato). Inoltre, il bambino non interrompe i legami con la famiglia d'origine e conserva diritti successori nei confronti dei genitori biologici e dei loro parenti diretti.
Sul piano identificativo, il minore integra il cognome dell'adottante al proprio, consolidando così il legame con la nuova famiglia. Il genitore adottante diviene a tutti gli effetti responsabile del minore e acquisisce l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall'art. 147 c.c.