La decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina per scissione parziale della società agricola

28.11.2022

Cass. Sez. Civ. 27 settembre 2022 n. 28169

La Piccola Proprietà Contadina (P.P.C.) regolamenta, per il tramite degli strumenti giuridici civili e tributari, le condizioni per accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, per la compravendita di terreni agricoli.

Lo scopo dell'agevolazione è di detassare, sin quasi al minimo, gli acquisiti di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Così, se da un lato incentiva l'espansione delle aziende agricole più efficienti, dall'altro favorisce la riunione della proprietà della terra in capo a chi la coltiva. Tale meccanismo è volto ad eliminare il carattere speculativo favorendo quello produttivo.

Il dettato normativo stabilisce che "... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento" (Art. 2 comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, cd. "Decreto Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25).

L'insieme delle disposizioni che riservano un trattamento tributario di favore, in relazione al trasferimento di terreni agricoli e delle loro pertinenze, trova le sue ragioni nelle molteplici esigenze sancite nella Carta Costituzionale:

  • favorire l'accesso al risparmio della proprietà diretto-coltivatrice (art. 47 Cost.);
  • modernizzazione del settore primario dell'economia;
  • aumentare la competitività a livello nazionale ed internazionale delle aziende;
  • offrire ai consumatori prodotti di maggiore qualità.

Per poter accedere alle agevolazioni della piccola proprietà contadina occorre che vengano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal dettato normativo sopra richiamato. E', altresì, necessario che l'acquirente non alieni i terreni, cessi di coltivarli o di condurli direttamente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto.

In tale contesto ci si è interrogati se anche la scissione parziale della società agricola, ai sensi dell'art. 2506 c.c., possa costituire presupposto per la revoca delle agevolazioni concesse dalla p.p.c..

Il quesito è stato sciolto dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28169/2022, con la quale è stato affermato che: "Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni per la c.d. piccola proprietà contadina l'operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall'acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti a cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l'operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo".

"2.2 La vicenda riguarda la società ricorrente (con compagine societaria composta dai fratelli G., Gi., e R.L.), che acquistava la proprietà di un terreno agricolo beneficiando delle agevolazioni fiscali previste in favore della cd. piccola proprietà contadina. Successivamente, in data 11 maggio 2010, la società effettuava un'operazione di scissione parziale mediante assegnazione del suddetto terreno ad altra società composta dai soci R.G., Gi. e L..

2.3 Alla società ricorrente veniva, quindi, notificato avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate revocava le concesse agevolazioni, recuperando le maggiori imposte di registro ed ipotecaria, in quanto l'operazione societaria aveva determinato il venir meno della conduzione diretta del terreno (acquistato usufruendo delle agevolazioni).

2.7 In punto di diritto, va rilevato che, nell'art. 2506 c.c., l'operazione di scissione è una vicenda traslativa; la vicenda traslativa può essere a titolo universale o a titolo particolare e trova la sua causa nella sottoscrizione di azioni ovvero di quote, di una o più società, e nel conseguente conferimento di beni alle società interessate. La peculiarità dell'operazione è rappresentata dal fatto che, l'atto di sottoscrizione e di conferimento è eseguito degli organi della società che si scinde, ma le azioni o le quote trasferite, non vengono assegnate alla società che si scinde, bensì ai suoi soci. Inoltre, il singolo bene trasferito mediante scissione, non costituisce direttamente l'oggetto del negozio traslativo e pertanto, acquista una natura differente rispetto ai beni che già compongono il patrimonio.

2.10 E' infatti, importante chiarire la differenza che esiste fra il trasferimento di proprietà che avviene attraverso un'alienazione (compravendita) e la circolazione dei beni che è effetto della scissione e, più in generale, con riferimento al tipo di trasferimento che si realizza, tra la vendita o permuta di un bene e la sua assegnazione ad altra società attraverso la scissione.

La dottrina, al cospetto della disciplina sulla P.P.C, ha ritenuto che l'ipotesi di fusione e scissione della proprietà determini per i beneficiari l'attribuzione di beni, rapporti e situazioni giuridiche come organizzate nell'ambito della società originaria. Allo stesso modo, non si origina una modifica del titolare a cui sono imputate le situazioni giuridiche afferenti il patrimonio non determinando alcuna vicenda traslativa tale da portare al distacco del rapporto de quo dalla sfera giuridica del beneficiario, giacché la modificazione dell'intestazione soggettiva esprime valenza solo convenzionale.

2.13 Per quanto attiene agli aspetti fiscali è prevista una neutralità fiscale delle operazioni di scissione in relazione, sia alle società partecipanti, sia ai soci della società scissa, non realizzando, altresì, distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa. La scissione attua, allora, una mera operazione di riorganizzazione dei singoli beni aziendali.

2.17 Peraltro, va rilevato che, sotto il diverso profilo fiscale, agli effetti dell'imposizione diretta, la scissione è tradizionalmente ascritta alla categoria generale delle cosiddette "operazioni sui soggetti di imposta", estrinsecando i propri effetti direttamente sulla posizione giuridica dei contribuenti e ne determinano una vicenda di natura riorganizzativa."

Accedendo alla su esposta tesi della natura riorganizzativa e della neutralità della scissione, potrebbe astrattamente ritenersi tale operazione societaria inidonea a provocare la decadenza dalle agevolazioni per la proprietà contadina, godute in relazione all'atto di acquisto del terreno agricolo, sempre che permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione.

La stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ad istanza di interpello (Risposta 30 aprile 2021, n. 309), ha recentemente affermato che, sia relativamente al comparto delle imposte dirette, che al comparto delle imposte indirette, la riorganizzazione societaria, avente ad oggetto un primo conferimento di terreni e fabbricati rurali pertinenziali utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola attuato dai soci di una società semplice ed una successiva scissione parziale asimmetrica nei confronti di una società neo-costituita, non costituisce un'operazione abusiva ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Alle luce di tali considerazioni ed argomentazioni, la Suprema Corte ha salvato la piccola proprietà contadina in caso di scissione parziale della società agricola.

Avv. Roberta Verzicco