
L’ascolto del minore in caso di rifiuto genitoriale alla luce delle novità della Riforma Cartabia
A cura della Dott.ssa Lisa Martini
Il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e affidamento è un principio fondamentale riconosciuto sia a livello internazionale che nazionale.
L'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 sancisce il diritto del minore capace di discernimento di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Analogamente, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, agli artt. 3 e 10, rafforza questo diritto, sottolineando l'importanza dell'ascolto del minore nelle procedure che lo coinvolgono[1].
Accade frequentemente che un minore manifesti resistenza o rifiuto nel mantenere un rapporto con uno o entrambi i genitori. Tale situazione può derivare da dinamiche familiari complesse, situazioni di violenza domestica, influenze esterne o difficoltà emotive legate alla separazione dei genitori. Può inoltre verificarsi che uno dei genitori ostacoli, in modo diretto o indiretto, la possibilità per il figlio di mantenere un legame sereno, stabile e continuativo con l'altro genitore.
Tali circostanze, se protratte nel tempo, possono avere conseguenze rilevanti sul benessere psicologico ed emotivo del bambino, rendendo necessario un intervento per tutelare il suo interesse superiore alla continuità affettiva e alla crescita in un ambiente equilibrato.
In Italia, prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), non esisteva alcuno strumento specifico di tutela né una procedura rapida per richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi in cui un bambino rifiutasse di incontrare uno dei genitori. Rivolgersi al giudice significava dover attendere diversi mesi prima che il Tribunale fissasse l'udienza di comparizione dei genitori per affrontare la questione.
Inoltre, tale udienza rappresentava solo l'inizio del procedimento: il rifiuto del minore di incontrare o relazionarsi con uno dei genitori portava spesso il giudice a disporre approfondimenti tramite i Servizi Sociali o mediante una consulenza tecnica d'ufficio. Questo iter allungava ulteriormente i tempi del procedimento, prolungando la situazione di rifiuto da parte del bambino, che poteva persino aggravarsi.
La Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche al processo civile e penale, attribuendo un ruolo centrale all'ascolto del minore, che ha il diritto di esprimere la propria opinione in tutte le questioni e procedure che incidono sulla sua sfera personale. Questo diritto è stato sancito sia da una norma di parte sostanziale, l'art. 315-bis c.c., sia tra i principi generali in sede processuale, in particolare agli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c.
Per quanto riguarda il delicato tema del rifiuto genitoriale da parte del bambino, il Legislatore ha introdotto un articolo apposito nel Titolo IV bis del Libro secondo del codice di procedura civile, l'art. 473-bis.6 c.p.c., che prevede:
"quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
La Riforma ha attribuito al giudice un ruolo centrale, conferendogli una funzione attiva nell'ascolto del minore. Egli è tenuto a condurlo personalmente, potendo avvalersi del supporto di diverse figure professionali, quali il mediatore familiare, il coordinatore genitoriale, il consulente tecnico d'ufficio (CTU) e l'assistente sociale (art. 473-bis.5 c.p.c.). Il magistrato non si limita a raccogliere la volontà del minore, ma deve valutarla alla luce dell'età, della capacità di discernimento e del grado di maturità.
La Corte EDU sancisce il principio secondo cui le autorità nazionali sono tenute ad adottare misure adeguate a favorire il riavvicinamento tra il genitore e il figlio non conviventi, bilanciando tale obbligo con il superiore interesse del minore e i diritti a lui riconosciuti dall'art. 8 della Convenzione. (Sent. CEDU 2.11.2010 – Piazzi c. Italia; Sent. CEDU 12.10.2023 – Landini c. Italia).
Su questa linea, la Corte di Cassazione, con alcuni recenti interventi, ha chiarito che se un minore, con piena consapevolezza delle proprie emozioni e motivazioni, prova un forte sentimento di rifiuto o addirittura di repulsione nei confronti del genitore non affidatario, e tale sentimento è talmente radicato da non poter essere superato facilmente neanche con il supporto di specialisti, si può arrivare alla sospensione completa degli incontri[2].
Secondo la Cassazione, ciò che assume maggiore importanza non è tanto la validità oggettiva delle ragioni addotte dal minore, quanto l'intensità del suo rifiuto. La decisione del giudice, infatti, deve basarsi principalmente sullo stato emotivo del figlio, specialmente quando emergono segnali di ansia o paura, così da proteggerne l'equilibrio psicologico e garantirne una crescita serena.
Il rifiuto di un minore di incontrare uno dei genitori rappresenta un segnale inequivocabile di un disagio profondo, che non può essere ignorato.
Proprio per la delicatezza del caso, è fondamentale che venga affrontato con tempestività, valutando la possibilità di accelerare i tempi processuali ove necessario.
Un intervento rapido consente, difatti, non solo di tutelare il benessere psicofisico del minore, proteggendolo da eventuali situazioni pregiudizievoli, ma anche di esplorare eventuali strategie per il recupero della relazione genitoriale, sempre nel rispetto delle esigenze e dei diritti del bambino.
L'obiettivo primario deve restare, in ogni caso, quello di tutelare il minore, assicurando che ogni decisione sia presa nel suo superiore interesse e sia in linea col suo percorso psicologico, educativo e affettivo.
Biblografia:
Sesta M., Manuale di diritto di famiglia, CEDAM, Milano, 2023
Cass. civ., sez. I, ordinanza dd. 5 agosto 2024, n. 21969
[1] Sesta M., Manuale di diritto di famiglia, CEDAM, Milano, 2023
[2] Cass. civ., sez. I, ordinanza dd. 5 agosto 2024, n. 21969