
Il principio della bigenitorialità: tra doveri e violazione degli obblighi di assistenza familiare
A cura di Avv. Sara Spanò e Dott.ssa Martina Carosi
L'art. 30 della nostra Carta Costituzionale stabilisce che i genitori hanno il dovere ed il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati al di fuori del matrimonio.
La riforma della filiazione, infatti, riconosceva anche ai figli non nati nel matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale equiparabile e compatibile con i diritti dei figli nati all'interno della famiglia legittima.
È chiaro che il concetto di famiglia per i nostri Padri Costituenti riposa sull'istituto del matrimonio, dal quale discendono in capo ai futuri coniugi reciprochi diritti e doveri. (art 29 Cost).
Tale manifestazione di consensi resa dinanzi al pubblico ufficiale (o al sacerdote) della reciproca volontà delle parti di unirsi in matrimonio, può sciogliersi in qualunque momento sino ad arrivare alla cessazione degli effetti civili della vita coniugale tramite l'istituto giuridico del divorzio.
Ebbene, se l'affectio coniugalis viene meno, la coppia genitoriale entra in crisi ? No, cessa il rapporto coniugale, ma non si interrompe, mai, quello genitoriale.
A ricordarlo è lo stesso Legislatore all'art.315-bis, co.2 c.c., nell'affermare: "Il figlio ha diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Proprio la nozione di famiglia, a tal riguardo, acquisisce un'accezione fondamentale, poiché è da intendersi il contesto ovvero il luogo, che l'ordinamento riconosce come prioritario per il pieno e sereno sviluppo psico-fisico della prole.
Naturalmente, i figli che vivono nell'ambiente familiare subiscono la c.d. fase patologica e/o di crisi del rapporto genitoriale : separazione e divorzio. Ma, nonostante ciò, sino a provvedimento contrario del Giudice Tutelare, tutti i figli, hanno il diritto di frequentare assiduamente entrambi i genitori mantenendo con ognuno un rapporto significativo ed equilibrato.
Va da sé che tale principio opera nei confronti dei figli, ma non di tutti.
Particolare attenzione si ha verso i figli minorenni e non verso quelli maggiorenni dotati di capacità di discernimento e soprattutto di autodeterminazione, i quali, sono pienamente capaci di stabilire il rapporto da intrattenere con entrambe le figure genitoriali.
Inoltre, non va tralasciato il diritto alla biparentalità , ossia il dovere dei figli di mantenere un rapporto significativo, anche, con i parenti di entrambe le famiglie, ed in primis con i nonni, che in molti casi, anche estremi, rappresentano e hanno rappresentato delle vere e proprie figure di riferimento confacenti al Best interest of child, e quindi, al superiore interesse del minore.
Quanto rappresentato, assume piena rilevanza nei casi in cui non solo vi sia una vera e propria crisi coniugale, ma soprattutto in presenza di un conflitto piuttosto acceso tra i genitori.
Per tali motivi, è – assolutamente - necessario che per favorire un consono sviluppo psico-fisico dei minori, i genitori s'impegnino a non ostacolare le visite dei figli con l'altro genitore e con le famiglie di origine di entrambi, rispettando i provvedimenti emessi dal Giudice in via giudiziale o quelli omologati in via consensuale.
Ed invero il diritto alla bigenitorialità, deve essere esercitato anche non venendo meno agli obblighi di mantenimento ed assistenza dei figli sotto l'aspetto economico, la cui violazione potrebbe comportare l'imputazione di cui all'art.570 c.p. e 570-bis c.p.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art 570 c.p. (a tutela delle coppie non coniugate) prende in considerazione tre diverse condotte delittuose:
- L'abbandono del domicilio domestico o l'assunzione di altra condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, condotte che determinano la violazione dell'obbligo di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge (art. 570, primo comma).
L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto la sussistenza del reato, nel caso in cui emerga la volontà di abbandonare il domicilio domestico in modo improvviso e definitivo, salvo che l'allontanamento sia giustificato fa gravi motivi, es. violenza domestica.
- La malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell'altro coniuge (art. 570, comma secondo, n. 1). Si tratta di una fattispecie che integra un'ipotesi di delitto lesivo di un bene giuridico c.d. misto: la famiglia e contestualmente anche il patrimonio.
Una specifica in caso di separazione: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la configurabilità del reato di malversazione di beni del figlio minore non è esclusa dalla circostanza che il soggetto attivo sia il genitore separato non affidatario", ha precisato la Corte Suprema (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 27/03/2008, n. 22401).
- La mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge (art. 570, comma secondo, n. 2).
La giurisprudenza ha precisato che per «mezzi di sussistenza», debba intendersi ciò che è strettamente indispensabile all'esistenza, indipendentemente dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come l'abitazione, i medicinali, i canoni per le utenze, le spese per l'istruzione dei figli, il vestiario.
Di talchè non tutti gli inadempimenti, statuiti dal Giudice e non corrisposti integrano la fattispecie penale.
Deve trattarsi di inadempimento grave, tale da aver generato uno stato di bisogno, consistente nell'aver rinunciato alle fondamentali esigenze di vita (mangiare, curarsi, vestirsi).
La ratio della norma è tutelare il familiare che viene a trovarsi in uno stato di bisogno perché privato dei mezzi di sussistenza a causa della condotta dolosa posta in essere dall'obbligato inadempiente.
Tali condotte hanno come comune denominatore l'esigenza di tutelare l'interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari sotto il profilo economico, fisico e morale.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dottrina tradizionale ritiene necessaria la sussistenza del dolo, consistente nella volontà cosciente e libera e nell'intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.
Al contrario, invece, l'art. 570-bis c.p. entrato in vigoreil 6.04.2018,introdotto dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
L'art. 570 bis c.p., difatti, ha esteso le pene fino a 12 mesi di reclusione o la multa da 103 a 1.032 euro al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Viene abrogato l'articolo 12-sexies della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), che già estendeva al coniuge che si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno (divorzile) dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della medesima legge le pene previste dall'art. 570 del Codice Penale.
Stante ciò, il Legislatore ha tralasciato alcune lacune. Innanzitutto, ha omesso di stabilire in maniera puntuale se anche l'omissione del pagamento delle spese straordinarie integri o meno l'ipotesi di reato, per cui la questione è rimessa all'interpretazione giurisprudenziale.
Per di più, non ha espressamente previsto l'applicabilità del reato alle prescrizioni economiche in favore dei figli maggiorenni e non autonomi nati fuori dal matrimonio né fa alcun riferimento specifico ai casi di omissione dell'obbligo di mantenimento in ipotesi di coppie di fatto ed unioni civili.
Giurisprudenza espressasi sul tema, ha previsto l'obbligo di mantenimento anche ai figli maggiorenni non autonomi (con un proprio reddito) e in corso di studi universitari ovvero disoccupati.
Ad ogni modo, quali sono le differenze tra le due norme?
La prima, è che la sanzione penale si applica anche in caso di omesso versamento dell'assegno nei confronti del coniuge separato. Si tratta di un'ipotesi che non era prima prevista come reato poiché, l'articolo 570 c.p. fa riferimento solo al coniuge non separato.
La parte conclusiva dell'articolo 570 bis c.p., invece, in maniera generica si riferisce alla "violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli". Quindi, in sintesi, il genitore obbligato si espone al rischio di sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie.
Altra differenza è che la sanzione penale ex art. 570bis c.p. è applicabile a prescindere dall'accertamento dello stato di bisogno.
Pertanto, la sanzione penale discende in maniera consequenziale ed oggettiva all'omesso versamento dell'assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno.
La casistica giurisprudenziale riguarda per lo più la violazione di obblighi di natura economica di cui al secondo comma n. 2) dell'articolo 570 c.p., con particolare riferimento al mancato versamento del mantenimento nei confronti del coniuge o dei figli stabilito in sede di separazione legale.
L'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34270 del 7 settembre 2012). Ed in questa ipotesi può soccorrere proprio la nuova disposizione di cui all'art. 570bis c.p.
Ne và a detrimento sostenere che il genitore obbligato a versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli, strumentalizza lo stato di povertà sopraggiunto, allo scopo di non corrispondere l'assegno economico.
A riguardo, la Giurisprudenza, è intervenuta con una sentenza del 22 gennaio 2025 la n. 2702, la quale stabilisce che: in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
Occorre pertanto, da parte dei Giudici di merito un accertamento individualizzato, evidenziando come l'intento di sottrarsi ai propri obblighi rappresenti elemento qualificante del reato, che va adeguatamente valorizzato in sede interpretativa perché la fattispecie, posta a tutela della famiglia e, nella specie, dei minori, non si trasfiguri in un reato formale, di mera disobbedienza all'autorità giudiziaria civile, producendo il conseguente, inammissibile effetto di criminalizzare la povertà.
Fonti :
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17519982/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare-inammissib.html;
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art570.html;
https://www.avvocatocali.it/la-violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare-ex-artt-570-e-570-bis-del-codice-penale/;
R. Garofoli, manuale di Diritto Penale parte generale e speciale, XXIV ed. Nel diritto;
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34270 del 7 settembre 2012;
Cassazione penale, sez. VI, 27/03/2008, n. 22401;
Giuffè editore, Codice di diritto penale commentato ed. 2024.