Che cosa si intende per capacità di intendere e capacità di volere?
L'art. 85 c.p. stabilisce che non è imputabile, e perciò non è punibile, la persona che al momento del fatto non era capace di intendere e di volere.
I due termini non sono sinonimi, poiché ciascuno di essi ha una specifica valenza, come in parte suggerito dalle parole che il legislatore ha scelto di utilizzare.
Per capacità di intendere ci si riferisce alla possibilità da parte del soggetto di rendersi conto del disvalore sociale della propria condotta e della contrarietà del proprio comportamento ai valori giuridici della società.
La capacità di volere si sostanzia, invece, nella possibilità per il soggetto di controllare le proprie pulsioni, di porre un freno ai propri impulsi.
Il legislatore ha previsto una pluralità di ipotesi in cui il soggetto non è imputabile. A titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica:
- il vizio totale di mente;
- l'età inferiore ai quattordici anni;
- per le persone con età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, si presume che il soggetto non fosse imputabile, salvo prova contraria;
- il sordomutismo;
- la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Non rilevano invece gli stati emotivi e passionali, come espressamente previsto dall'art. 90 c.p.