Cosa si intende per capacità processuale?
Il Giudice ha il dovere di valutare, anche d'ufficio, se l'indagato (o l'imputato) sia in possesso della capacità processuale, e quindi delle facoltà cognitive che gli consentano di partecipare attivamente alle varie fasi processuali esercitando, in tal modo il proprio diritto di autodifesa non delegabile ad altri soggetti.
In seguito alla perizia, strumento utilizzato per poter valutare la sussistenza di tale requisito, il giudice potrà pronunciarsi in diverso modo.
Pronuncerà una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere qualora venga esclusa la capacità processuale; altresì, potrà sospendere il processo e nominare un curatore speciale, qualora venga accertata una incapacità reversibile, prevedendo dei controlli ogni 6 mesi sull'imputato e revocare l'ordinanza di sospensione in caso di reversibilità della capacità.
Allo stesso modo, potrà pronunciare a norma dell'art.72-bis c.p.p, una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, nei casi in cui dalla perizia, risulterà una incapacità irreversibile, ma senza sintomi di pericolosità sociale.
In ultimo, in caso di incapacità irreversibile nonché di pericolosità sociale, il giudice disporrà controlli ogni 6 mesi sull'imputato reputato pericoloso.