L’importanza della corretta formulazione del capo di imputazione nella responsabilità 231

28.09.2022

Cass. pen. sez. IV, n. 18413, ud. 15 febbraio 2022, dep. 10 maggio 2022

Con la sentenza n. 18413 del 10 maggio 2022, il giudice di legittimità ha colto l'occasione per pronunciarsi nuovamente sugli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, ex d.lgs. 231/2001. In particolare, il giudice di legittimità ha precisato la necessità di tenere distinti il piano degli elementi costitutivi della predetta responsabilità da quello relativo alla adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione idoneo (in seguito, MOG).

Nel caso in esame, veniva contestato agli amministratori di una società il reato di lesioni personali, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Nel medesimo procedimento, si contestava all'ente l'illecito di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

In particolare, la contestazione all'ente si sostanziava nel fatto che il reato sarebbe stato posto in essere dagli amministratori «nell'interesse dell'ente, in ragione della assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro».

Ebbene, il giudice di legittimità ha evidenziato l'erroneità del citato capo di imputazione, vizio che si sarebbe trasmesso successivamente anche alle sentenze di merito. La Corte di cassazione ha infatti sottolineato l'importanza di tenere distinti, da un lato, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (la sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente, la qualifica di apicale o sottoposto in capo all'autore del reato, la sussistenza della colpa di organizzazione), dall'altro lato, la mancata adozione di un MOG.

Innanzitutto, il giudice di legittimità ha affermato che «non si può fare a meno di osservare che già dalla descrizione del capo d'accusa non emerga con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società [OMISSIS] ai sensi della disciplina del decreto n. 231, avuto riguardo al menzionato interesse dell'ente rapportato alla riscontrata assenza di un "modello organizzativo", nozione che si riconduce a quei "modelli di organizzazione e di gestione" richiamati dagli art. 6 e 7 del d.lgs n. 231/2001, la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità[evidenziazione ad opera dell'autore]».

Infatti, l'interesse dell'ente, in relazione al quale è stato commesso il reato, non può identificarsi semplicemente con la mancata adozione e implementazione del MOG. Altrimenti argomentando, sarebbe sufficiente dimostrare l'inesistenza di un MOG nell'ente per addebitare automaticamente la responsabilità 231 in capo allo stesso. Una tale ricostruzione, tuttavia, entrerebbe in contrasto con la volontà del legislatore, sottesa a tutto il d.lgs. 231/2001, di indurre volontariamente gli enti, e non a obbligarli, ad adottare un MOG.

La predetta necessità di tenere distinti gli elementi costitutivi della responsabilità 231 dal profilo della adozione di un MOG si impone anche in relazione alla colpa d'organizzazione. Infatti, dopo aver precisato che anche la predetta colpa costituisce elemento costitutivo della responsabilità amministrativa da reato, il giudice di legittimità ha affermato, richiamando specifica giurisprudenza sul punto, che «la mancata adozione e l'inefficace attuazione [...] [dei] modelli di organizzazione e di gestione [...] non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa [evidenziazione ad opera dell'autore]».

In altri termini, la mancata adozione di un MOG, secondo l'interpretazione fornita nella sentenza in esame, può assumere valenza probatoria circa la sussistenza della colpa di organizzazione, ma non può sostituire la prova del predetto elemento.

In conclusione, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito l'importanza di un approccio rigoroso nell'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità 231 e nella distinzione degli stessi fin dalla formulazione del capo di imputazione. 

Dott. Marco Misiti