Che cos’è la provvisionale?

25.07.2023

Nel processo penale, la persona offesa, costituitasi parte civile, promuove domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno ed il Tribunale, nel pronunciare sentenza di condanna, sarà tenuto a provvedere anche sulle statuizioni civili.

Nell'ipotesi in cui le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il Giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti al Giudice civile.

Difatti, ai fini della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente.

Tuttavia, "nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova", il codice di procedura penale all'art.539, in particolare al comma 2, riconosce al Giudice la possibilità di condannare, solo a richiesta della parte civile, l'imputato ed il responsabile civile al pagamento della c.d. provvisionale.

In altri termini, il soggetto, ritenuto penalmente responsabile, è tenuto a versare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, anticipato rispetto alla definitiva determinazione dello stesso.

Inoltre, la provvisionale è immediatamente esecutiva, quindi, non è necessario attendere che la sentenza penale diventi irrevocabile per poter effettuare un'esecuzione forzata.

La richiesta può essere presentata anche per la prima volta in appello quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, non costituendo domanda nuova secondo i più recenti orientamenti. Il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'articolo 539 c. 2 del codice di procedura penale per il giudice di prime cure.

E' bene, infine, precisare che, in base al comma 2 bis del citato articolo, la provvisionale non deve essere inferiore al 50% del danno presumibile, qualora si proceda per omicidio del coniuge o di persona legata da relazione affettiva e i figli della vittima risultino non autosufficienti.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia