Che cosa è la corte penale internazionale?

21.05.2024

Viste le tensioni internazionali che stanno caratterizzando l'epoca in cui viviamo è forse opportuno fare chiarezza su un organo che spesso in questi casi viene interpellato ma di cui poco sappiamo: la corte penale internazionale (CPI).

La CPI è stata istituita con lo Statuto di Roma nel 1998, che a sua volta è entrato in vigore nel 2002 quando sono state raggiunte le 60 ratifiche. La corte ha sede all'Aja in Olanda e si compone di quattro organismi: la presidenza, la divisione giudiziale - 18 giudici che rimangono in carica per 9 anni senza possibilità di essere rieletti che vengono suddivisi tra camera preliminare, camera di primo grado e camera di appello -, l'ufficio del procuratore e la cancelleria. Diverse funzioni svolgono invece l'assemblea degli stati parte, l'organo che monitora l'attività della corte e che nomina i giudici e il procuratore e il fondo fiduciario delle vittime che fornisce sia a loro che alle loro famiglie assistenza, sostegno e risarcimenti.

A differenze delle altre corti internazionali la CPI giudica dei crimini commessi da singoli individui - non dagli Stati - e in particolare essa è competente a giudicare dei c.d. crimini contro la pace: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione, crimini quindi di una particolare gravità che hanno effetti su tutta la comunità internazionale.

Nel tentativo di delineare lo scheletro del funzionamento di questo tribunale, è imprescindibile partire da uno dei principi fondamentali che ne regolano il funzionamento: la complementarietà (artt. 1 e 17). Lo Statuto di Roma non vuole infatti sostituire l'operato degli stati membri con quello della Corte, ma al contrario cerca di trovare un punto di equilibrio. Se infatti lo stato che ha la giurisdizione per perseguire uno dei suddetti crimini non intende procedere o non è in grado di farlo allora ecco che subentra la CPI. La Corte può poi esercitare la sua giurisdizione se il crimine è stato commesso da un cittadino di uno stato parte, nel territorio di uno stato parte oppure in uno stato che ha accettato la giurisdizione della Corte (si veda ed esempio l'Ucraina, la quale, a seguito dell'occupazione del 2014 ha espressamente accettato la giurisdizione della corte permettendo alla stessa di valutare i fatti avvenuti nel suo territorio dopo quella data). I crimini inoltre possono essere deferiti al procuratore generale dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quando a seguito di una valutazione di quest'ultimo organo, sembrerebbe essersi verificato un crimine di aggressione ai sensi del capitolo VII della carta delle NU.

In sintesi quindi, i soggetti che hanno il potere di attivare la macchina della CPI sono: gli stati parte, il procuratore motu proprio e il consiglio di sicurezza dell'ONU.

Si tenga in oltre ben presente che la CPI è un organo del tutto autonomi rispetto alle NU e che il Consiglio di Sicurezza è solo un punto di contatto tra i due.

In generale, la forza della Corte sta proprio nella cooperazione con gli stati membri non avendo essa una forza di polizia autonoma e non avendo la capacità di eseguire la pena.

Ad oggi lo statuto è stato ratificato da 123 stati, tra i grandi assenti abbiamo Stati Uniti, Russia, Cina, mentre Israele ha firmato ma non ratificato il trattato.

Dott.ssa Lidia Proietti

Per ulteriori approfondimenti di seguito i link al sito della Corte e allo Statuto di Roma:

https://www.icc-cpi.int/

https://www.difesa.it/giustizia-militare/rassegna/cortepenaleinternazionale/statutoromacortepenaleint/29036.html