Che cosa è l’amnistia?

30.01.2024

L'amnistia, a seconda se sia "propria" o "impropria", è rispettivamente una causa generale di estinzione del reato o della pena.

Dunque, l'amnistia quando opera come causa generale di estinzione del reato incide sulla punibilità in astratto, in un momento antecedente rispetto alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna. Viceversa, nel caso in cui l'amnistia sia impropria, per cui funge da causa generale di estinzione della pena, non incide sul potere punitivo statuale, bensì solo sulla pena da infliggersi nel concreto al reo in applicazione della sentenza definitiva di condanna.

Fatta questa premessa, occorre definire nello specifico questo istituto nelle sue due diverse applicazioni.

L'amnistia propria, ai sensi dell'articolo 151 c.p., opera in forza di un provvedimento adottato con legge statale a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, come sancito dall'art. 79 della Costituzione, che, tra l'altro, assoggetta sia l'amnistia che l'indulto a riserva di legge e di assemblea.

L'art. 151 c.p. regola anche il limite di efficacia temporale dell'amnistia propria, che si applica "ai reati commessi fino a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa". Tale disposizione, per essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, va letta in combinato disposto con il medesimo art. 79 della Costituzione, che stabilisce: "La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge". La ratio della prescrizione costituzionale che stabilisce questo limite è di evitare che questo istituto costituisca una sorta di "licenza a delinquere".

I reati per cui è concessa l'amnistia sono di volta in volta individuati dal legislatore, ma in ogni caso non si applica ai casi di recidiva aggravata e reiterata (art. 99c.p.), né ai delinquenti abituali (artt. 102 c.p.) e 103 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (ex art. 108 c.p.).

Quanto agli effetti, l'amnistia estingue il reato facendo venir meno la possibilità di infliggere le pene principali ed accessorie, le misure di sicurezza, ma anche le eventuali sanzioni sostitutive. Non si estinguono, invece, le obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 196 e 197 c.p., che rappresentano casi di responsabilità civile per fatto altrui.

L'amnistia, inoltre, può essere sottoposta ad obblighi o condizioni (art. 151, co. 4, c.p.), sia sospensive (come il pagamento del tributo evaso ai fini dell'estinzione di reati finanziari), che risolutive (si pensi al venir meno dell'effetto estintivo in caso di commissione di un nuovo reato).

Infine, si segnali l'importante sentenza della Corte Costituzionale del 14 luglio 1971, n. 175, con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art. 151 c.p. nella parte in cui esclude la possibilità di rinuncia, purché esplicita, dell'imputato all'applicazione dell'amnistia, cosicchè sia garantita la possibilità di poter dimostrare la propria innocenza tramite il dibattimento.

Invece, l'amnistia impropria, proprio perchè si differenzia dall'amnistia propria in ragione del fatto che ha ad oggetto reati per i quali è già intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, ne fa cessare l'esecuzione, estinguendo le pene principali e le pene accessorie, nonché le misure di sicurezza diverse dalla confisca. Salva diversa previsione della legge di amnistia, quest'ultima, quando impropria, non estingue gli altri effetti penali della condanna, per cui se ne tiene conto, ad esempio, per la recidiva, per la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, oltre che per escludere la concessione della sospensione condizionale.

Per il resto, si applica lo stesso regime giuridico dettato dall'art. 151 c.p. per l'amnistia propria. 

Dott.ssa Gemma Colarieti