Che cos’è una contravvenzione?

18.01.2024

Nel nostro ordinamento i reati vengono distinti in due categorie: i delitti e le contravvenzioni.

Non esiste una definizione dottrinale che permetta una distinzione tra le due tipologie di reato, pertanto, affinché possano contraddistinguersi, si applicano alcuni criteri.

Il più importante di tali criteri distingue le contravvenzioni dai delitti in base alla pena applicata, infatti, le prime sono punite con la pena dell'arresto e dell'ammenda mentre i delitti sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa.

Inoltre, un altro criterio di distinzione riguarda l'elemento soggettivo, ex art. 4 c.p., infatti, è stabilito che le contravvenzioni sono punite a prescindere dal fatto che la condotta del soggetto sia connotata da dolo o colpa. Invece, i delitti sono generalmente connotati generalmente dal dolo, salvo i casi di delitti colposi e preterintenzionali espressamente previsti dalla legge.

Peculiarità delle contravvenzioni è che non si configurano mai nella forma del tentativo ex art. 56 c.p., sono procedibili sempre d'ufficio e non possono mai vedersi applicate misure cautelari o misure precautelari.

Infine, in caso di contravvenzioni, la competenza è sempre del Tribunale monocratico, salvo le ipotesi previste dalla legge ove viene prevista la competenza del Giudice di Pace.

Dott. Domenico Ruperto