Codice rosso e sfregio permanente del viso: l’aggravante sussiste se l'alterazione genera ilarità o sgradevolezza
Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2023, n. 18894
L'art. 583 quinquies c.p. punisce con la reclusione da 8 a 14 anni colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso.
Il Codice Rocco annoverava tale ipotesi tra le circostanze aggravanti del delitto di lesioni personali: con l'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", il c.d. Codice rosso, la deformazione e lo sfregio permanente al viso sono stati trasformati in un titolo autonomo di reato, aventi un proprio trattamento sanzionatorio.
Ma che cosa significa sfregio?
Lo sfregio consiste in "un'alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l'armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva". Qualsiasi sfregio, quindi, producendo un danno estetico indelebile e ben visibile, reca in sé un danno morale. Si riportano degli esempi: costituiscono sfregi le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia oppure le cicatrici colorate di ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale; le lesioni oculari rappresentate da ptosi palpebrale, esoftalmo, strabismo, leucoma corneale e tutte quelle deviazioni o gli avvallamenti del naso da fratture delle ossa nasali; l'asportazione di un lobo o di altra parte del padiglione auricolare; la perdita dei denti incisivi etc.
La deformazione, invece, è determinata da alterazioni di più grave entità, che modificano profondamente i lineamenti del viso, cancellandone l'aspetto originario e spesso in modo tale da destare in chi osserva un certo senso di ripugnanza.
La vicenda in esame ci porta a porre l'attenzione sullo sfregio: difatti, con sentenza del 12/05/2022 la Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di prima cure nei confronti di un soggetto, dichiarandolo colpevole del reato di cui agli artt. 582 e 583 del codice penale.
Tramite il suo difensore di fiducia, l'imputato presenta ricorso per Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte di appello aveva confermato la sua responsabilità "in relazione alla fattispecie delle lesioni aggravate dallo sfregio permanente pur avendo il perito, designato in appello su sollecitazione del Procuratore Generale, accertato che la persona offesa aveva riportato delle alterazioni dei tratti del viso visibili anche dal comune osservatore (segnatamente deviazione della piramide nasale, lieve spianamento dello zigomo destro e alterazione della mimica facciale omolaterale causata dalla lesione dei rami nervosi che si mette in evidenza quando chiude ovvero stringe gli occhi e chiude la bocca) ma non tali da modificare in modo significativo l'armonia del viso e da determinare una sensazione sgradevole o di ripugnanza da parte dell'osservatore".
Per questo motivo il procuratore generale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 583 comma 2 n. 4 (che ora, come già ribadito in precedenza, è confluita nell'art. 583 quinquies quale fattispecie autonoma) e aveva concluso per la declaratoria di prescrizione del reato per essere maturato il termine massimo di prescrizione in relazione al reato non aggravato, con conseguente annullamento del reato non aggravato.
Per i giudici di piazza Cavour il ricorso è fondato. Infatti, gli stessi ritengono che "in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e che pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv,270137) ove sia sorretto da adeguata motivazione che non manifesti evidenti illogicità o contraddittorietà nel percorso attraverso il quale è giunta alla qualificazione del fatto".
I giudici, però, sottolineano che "quando […] vi è stato un accertamento tecnico sulla tipologia e sulle conseguenze delle lesioni, esso non può essere trascurato nella dinamica valutativa ove la rappresentazione tecnica di esse si risolva in una sorta di fotografia descrittiva che dà conto in maniera puntuale dell'impatto visivo delle ripercussioni evidenziandone anche i risvolti funzionali sull'estetica del volto".
Nel caso de quo, la Corte d'appello non solo ha ritenuto di by-passare la valutazione del perito, che concludeva per la insussistenza dello sfregio permanente, ma nell'elencare le conseguenze delle lesioni riportate dalla persona offesa aveva anche inserito quelle che hanno determinato un indebolimento dell'organo della masticazione e della respirazione e un'anosmia, che però non hanno una incidenza diretta sull'aspetto esteriore.
La giurisprudenza si era già espressa in merito, in particolare con la sentenza n. 27564 del 21/09/2020, dove i i giudici avevano stabilito che "In tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica". La Corte di Cassazione, poi, nel caso di specie aggiunge che "per la sussistenza dello sfregio permanente, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente, ma pur sempre necessario, che ricorra un'alterazione apprezzabile dei lineamenti del viso con effetto sgradevole o di ilarità se non proprio ripugnante".
Nel caso in esame, a seguito delle valutazioni delle conclusioni del perito, secondo la Suprema Corte manca del tutto la necessaria, specifica, valutazione delle alterazioni in termini di "apprezzabilità" della loro rilevanza rispetto ai lineamenti del viso che si traduca in sgradevolezza o ilarità per l'osservatore medio.
Gli Ermellini, pertanto,
annullano la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di
Appello di Cagliari, che "nel valutare la fattispecie concreta alla luce di
tutte le emergenze processuali (perizia e altri atti quali documenti,
fotografie e quant'altro utile ai fini del giudizio), dandone atto in
motivazione, vorrà attenersi ai principi di diritti suindicati"