Il nuovo codice della strada e i disabili: lessico da (gran)cassa.
Il 10 novembre 2021 sono entrate
in vigore le modifiche e le nuove norme riguardanti il Codice della Strada,
introdotte con D.L 121/2021 conv. L 156/2021. In questo contesto importanti
novità riguardano le persone con disabilità, novità che, a dire il vero,
sembrano smascherare una sorta di doppia personalità del legislatore.
Forse è mancato un po' di coraggio. Da un lato, infatti, vuole assicurare ad esse un migliore trattamento lessicale, dall'altro concretamente si introduce una previsione penalizzante.
Si è disposto che all'interno del Codice della Strada (C.d.S. D.Lgs 285/1992) tutte le parole "disabili in carrozzella" siano sostituite con "persone con disabilità" e le parole "debole" e "deboli" con le parole "vulnerabile" e vulnerabili". In un'epoca in cui abbiamo timori, dubbi e riverenze nei confronti del lessico di genere ampiamente inteso, si ammette che è stato uno sforzo apprezzabile e - si direbbe - dovuto. Siamo ormai tanto abituati a pesare vocali e categorie che era forse scontato che cominciasse ad adeguarsi anche la normativa, che notoriamente è il fanalino di coda del progresso sociale (ahinoi!).
Il punto è: si tutelano le
persone con le parole o con i fatti?
Le norme introducono anche alcune modifiche sostanziali relative agli stalli dedicati
alle auto delle persone con disabilità (art 188 C.d.S.). Partiamo dalle buone
notizie: la modifica apportata al co. 4 raddoppia nel minimo e nel massimo
l'utilizzo senza titolo di detti stalli. Attenzione, dunque, perché si può
incorrere in una sanzione che va da 168€ a 672€.
Veniamo alla nota dolente: il nuovo co 3 bis, entrato in vigore solo dal 1°
gennaio 2022.
Esso dispone che "ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati". La norma dispone, in pratica, che il disabile deve pagare la tariffa prevista dal comune per il parcheggio sulle cd. strisce blu ogni volta in cui sia libero l'apposito spazio per i disabili ma (per qualche motivo) gli sia più comodo parcheggiare altrove.
E questo può essere vero anche
nel caso in cui il soggetto non sia nelle condizioni di estrema povertà o
simili, tali da giustificare il godimento di diverso tipo di assistenza
socio-economica.
In sostanza: è innegabile che un disabile, per necessità legata alla sua
condizione, si esponga più di altri a dover pagare la tariffa per l'utilizzo
delle cd. strisce blu.
Ancor prima delle pronunce in sede civile, il TAR Lazio con sent. 6044/2005
aveva annullato la nota ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che riteneva non fosse legittimo richiedere il pagamento della tariffa
per l'utilizzo delle cd. strisce blu quando gli stalli appositamente adibiti
fossero stati occupati.
La recente normativa riporta la
giurisprudenza al punto di partenza. Il legislatore sembra voler insistere
nella sua interpretazione per cui la gratuità dell'utilizzo delle cd. "strisce
blu" in particolari condizioni deve essere interpretata come misura di
uguaglianza sostanziale rispetto al diritto alla mobilità.
Le modifiche, tra l'altro, prevedono la facoltà per gli enti locali di
aumentare le tariffe per le cd. strisce blu al fine di coprire le possibili
minori entrate derivanti dalla nuova previsione.
Se vogliamo uscire dalla sola
ottica giuridica non possiamo non criticare il complesso delle nuove
previsioni. Innanzitutto ci si chiede: come può il disabile dimostrare che al
momento in cui ha parcheggiato la sua macchina tutti gli stalli erano occupati?
E, a dirla tutta, è davvero in capo al disabile l'onere di dimostrare che gli
stalli erano tutti occupati? Ci si chiede, infatti, come si potrebbe adempiere
a un tale obbligo quando tutti possiamo facilmente intuire che la situazione
dei parcheggi su strada pubblica è mutevole da momento a momento.
Oltretutto la norma prevede la possibilità di aumentare le tariffe per la
sosta. Sembrerebbe: oltre il danno, la beffa. Il disabile dovrebbe dimostrare
che gli stalli erano occupati per non pagare una tariffa che è stata innalzata
al fine di coprire le spese per il mancato pagamento proprio da parte del
disabile, che però deve pagare perché è troppo difficile dimostrare che non
doveva pagare. Scusate, corto circuito.
Di qui la proposta coraggiosa e
sfrontata: al fine di favorire l'uguaglianza sostanziale e la semplificazione
amministrativa, non possiamo immaginare soluzioni migliori? Si potrebbe
semplicemente prendere atto, in ottica di espressione della massima sensibilità
non solo lessicale ma anche fattuale, che il disabile potrebbe avere più comodo
a parcheggiare anche solo 50 metri più vicino al luogo dove deve recarsi. Non
possiamo dimenticare che si tratta di persone a ridotta mobilità, talvolta
ridottissima. Il solo salire e scendere dalla macchina può richiedere anche
diversi minuti. E allora perché non stabilire la totale gratuità dell'utilizzo
delle cd. strisce blu? In tal modo l'aumento delle tariffe andrebbe a coprire
perdite sicure ed effettive e sarebbe davvero giustificato, nessun corto
circuito.
Anche a non voler essere tanto lascivi, perché non prevedere, allora, sconti
sulle tariffe? O abbonamenti agevolati. L'esercizio del diritto alla mobilità,
così come tanti altri diritti fondamentali, spesso e volentieri è connesso a
misure di agevolazione di natura economica. Non possiamo dimenticare che ci
sono stalli gratuiti per le auto elettriche, che in alcuni comuni non sono
tenute a pagare né il bollo né la sosta e circolano anche in aree con le più
stringenti limitazioni al traffico cittadino. Vi sono numerosi comuni dove le
auto alimentate a gpl pagano abbonamenti a prezzi calmierati con sconti che
vanno dal 30% al 50%.
Solo in questi casi la tutela dell'ambiente vale a giustificare l'agevolazione economica?
Fino al periodo precedente l'introduzione di questa norma, la gran parte degli enti locali prevedeva la gratuità dell'utilizzo delle cd. strisce blu da parte dei disabili, senza alcuna condizione. Solo alcuni comuni si distinguevano per la poca sensibilità al tema, la maggior parte ubicati in località ad elevata affluenza turistica. Solo il tempo ci darà conto dell'impatto concreto della nuova normativa.
Verrebbe a questo punto da tirare
le fila sottolineando che se la coerenza non è mai stata una virtù
riconosciuta, la giustizia lo è sin dai tempi di Platone, intesa come equa
redistribuzione e scambio compensativo fra chi ha e chi non ha, in ottica di
garanzia della concordia e di uguaglianza nella Repubblica.
Dott.ssa Camilla Ragazzi