Sono consentiti i colloqui con la mamma solo in presenza del vetro divisorio per il detenuto al 41-bis

08.03.2025

Cass.Pen., Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 43632

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Il Magistrato di Sorveglianza di Torino nel dicembre 2023 aveva accolto il reclamo di un detenuto in regime differenziato avverso il diniego dell'Amministrazione allo svolgimento, in via del tutto eccezionale, di un unico colloquio senza il vetro divisorio tra il detenuto e la madre.

Il predetto provvedimento veniva, poi, annullato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo del DAP.

Il condannato proponeva, poi, tempestivo ricorso per cassazione denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.125 co.2, c.p.p. e 41-bis Ord. Pen, con vizio di motivazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, la n. 87 che riteneva, relativamente alla possibilità di rimuovere il vetro divisorio, che la ratio dello stesso potrebbe essere ugualmente assicurata tramite strumenti tecnologici più attuali considerando, anche, la possibilità di interrompere il colloquio in qualsiasi momento.

Ciò posto, quindi, si è ritenuto ammissibile il colloquio senza l'uso del vetro divisorio in base all'interpretazione della norma conforme alla giurisprudenza costituzionale appena richiamata, tramite l'utilizzo di strumenti come telecamere e registratori.

Si perorava, tra le altre cose, la causa evidenziando che il detenuto non vedeva la madre da almeno diciassette anni e che la stessa versava in condizioni fisiche precarie.

Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione il predetto ricorso è stato ritenuto infondato.

In via preliminare ha riconosciuto i colloqui visivi come diritto fondamentale, del detenuto, alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i congiunti più stretti come previsto e riconosciuto da norme quali gli artt. 28 Ord.pen, 18 co. 3 Ord. Pen, 1 co.6 Ord. Pen, Ord. Pen., co.1, lett. a) e 73, co.3 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Lo stesso diritto, inoltre, evidenzia la Corte, è riconosciuto anche sul piano costituzionale e convenzionale e pertanto, qualsiasi limitazione di tale diritto deve essere previsto dalla legge sulla scorta di esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Lo stesso diritto è, quindi, riconosciuto anche ai ristretti in regime differenziato che hanno il diritto di avere un colloquio al mese con familiari e conviventi in luoghi attrezzati sì da evitare il passaggio di oggetti, e quindi dotati di vetro divisorio, obbligo di controllo auditivo e registrazione, previa autorizzazione dell'autorità competente.

V'è da precisare, inoltre, che i colloqui senza vetro divisorio, secondo l'art.16 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, possono avvenire solo con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni dodici. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale orientamento è ormai costante e non vi sono ragioni per discostarsene anche alla luce della sentenza n.105 della Corte Costituzionale del 2023 che ha affermato come una disciplina che vada ad escludere la possibilità di mantenere un contatto fisico con i familiari, andrebbe a contrastare con l'art.27 Cost., anche per i detenuti in regime speciale.