Quali sono le competenze del Collegio di Garanzia dello Sport?
Le competenze del massimo
organo della Giustizia Sportiva sono disciplinate nel Titolo VI del C.G.S.
Riprendendo fedelmente il disposto di cui all'art. 54 della fonte normativa, possiamo
comprendere che sono di competenza dell'organo "tutte le decisioni non
altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai
relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di
quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di
durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro".
Il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva, alle quali vengono deferite le questioni a seconda della diversa materia da trattare.
Come meglio precisato nell'articolo 56, comma 2 - "alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a: a) questioni tecnico sportive; b) questioni disciplinari; c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; d) questioni meramente patrimoniali."
A dare un corretto
inquadramento dell'organo ha contribuito - da ultimo - il Giudice
amministrativo[1],
il quale ha ribadito come il Collegio di Garanzia dello Sport non abbia una
personalità giuridica autonoma e distinta da quella del C.O.N.I., in quanto la
sua legittimazione processuale è da individuare all'organo di autogoverno dello
Sport nazionale.
Dott. Gianmarco Meo
[1] TAR Lazio, Rm, I ter, 05/07/2021, n. 7937