L’ estate è vicina! La disciplina del deposito alberghiero e la responsabilità dell’albergatore nel caso di furto di cose portate in albergo

13.05.2024

Il contratto di deposito è un contratto reale ad effetti obbligatori e ad esecuzione continuata, con il quale un contraente riceve dalla controparte una cosa mobile assumendo due obblighi: quello di custodia e quello di restituzione della cosa ricevuta in deposito, a richiesta del depositante ovvero al termine del contratto.

Il contratto di deposito si presume gratuito, salvo diversa volontà delle parti; in ogni caso, anche se oneroso esso non può qualificarsi come contratto a prestazioni corrispettive con la conseguenza che il depositario non può rifiutare di adempiere ex art. 1460 c.c. nel caso in cui il depositante ometta di versare il compenso.

Passando ora all'analisi di un più dettagliato tipo di contratto di deposito, quello in albergo, il legislatore ha predisposto una disciplina ad hoc con il fine di garantire una maggiore tutela degli interessi del soggetto che deposita (depositante) sulla base della capacità professionale di colui che riceve le cose in deposito (depositario).

Orbene, il deposito in albergo è disciplinato dal nostro Codice Civile dagli artt. 1738-1786 che sanciscono la nullità ex art. 1785- quater c.c. dei patti, degli accordi ovvero delle dichiarazioni che sono volti ad escludere o limitare in maniera preventiva la responsabilità dell'albergatore.

La responsabilità in esame viene distinta a seconda che il cliente introduca nella struttura alberghiera oggetti di valore durante il suo soggiorno oppure provveda a consegnarli in custodia all'albergatore stesso.

Invero, la prima ipotesi è disciplinata dall'art. 1783 c.c. che afferma la responsabilità in capo agli albergatori per qualsiasi tipo di deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni che il cliente porta con sé nella struttura e il legislatore ha altresì previsto un limite massimo di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata per un eventuale risarcimento.

Ma vi è di più!

Questo limite di responsabilità viene meno con la conseguenza dell'addebito illimitato per l'albergatore, nell'ipotesi in cui per colpa propria, dei suoi familiari o ausiliari viene sottratto, deteriorato e disperso il bene in deposito.

Nell'ipotesi, invece, in cui le cose siano state consegnate a titolo di custodia dell'albergatore, esso è responsabile illimitatamente in relazione al deterioramento, sottrazione o perimento delle cose stesse, anche se ha rifiutato di ricevere le cose in custodia (che aveva obbligo di ricevere).

Alla luce di quanto abbiamo detto sopra, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa sulle vicende del deposito in albergo, nel corso degli anni.

In particolare, secondo un orientamento costante "va escluso che l'esimente ex art. 1785 lett a) c.c. (fatto imputabile al cliente) possa essere integrata dalla condotta di mancata consegna degli oggetti di valore all'albergatore ovvero dal mancato utilizzo del servizio di cassetta di sicurezza predisposto dall'albergo". [1]

La giurisprudenza della Cassazione ha affermato in molte occasioni che "il cliente ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore che porta con sé in custodia all'albergatore e mancando una specifica normativa in questo senso, se non si avvale di tale facoltà, non può integrarsi in caso di furto, l'integrale risarcimento dei danni, fatta sempre salva la colpa dell'albergatore, familiari o ausiliari dello stesso".

Concludendo, nel caso di furto di cose in albergo lasciati nella stanza durante il soggiorno, può chiedersi il risarcimento del danno all'albergo ai sensi dell'art. 1783 c.c., non avendo il direttore dell'albergo un esonero da tale tipo di responsabilità.

Invero, l'albergatore potrebbe essere privo di responsabilità solo qualora la sottrazione delle cose sia dipesa dal cliente ovvero da causa di forza maggiore.

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Trattandosi quello della cassetta di sicurezza, di un servizio accessorio, non tutti gli alberghi lo hanno e non tutti i clienti accettano di usarlo.