Contributo di maternità da versare entro il 30 settembre alla cassa Forense

24.09.2024

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2024 (la n. 203) l'approvazione della Delibera n. 339/2024 adottata dal c.d.a. della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il contributo di maternità 2024 che è stato determinato in misura pari a € 96,76 pro-capite, da versare entro il 30 settembre.

Ora, il sistema contributivo di Cassa Forense prevede da parte dei propri iscritti il pagamento di contributi minimi obbligatori che sono dovuti indipendentemente dal proprio reddito professionale. Si tratta del contributo minimo soggettivo, integrativo e del contributo di maternità.

Diverso invece è la contribuzione modulare volontaria consente di costituire una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, che si ottiene grazie all'accantonamento di un montante contributivo individuale, alimentato dall'iscritto con un versamento accessorio annuale facoltativo dall' 1% al 10% del reddito professionale IRPEF dichiarato fino al tetto stabilito.

Si prevedono delle scadenze perentorie per l'adempimento, da parte dei propri iscritti, degli obblighi dichiarativi e contributivi e dal 2022 i contributi minimi ed in autoliquidazione dovuti alla Cassa vengono riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 , che gli iscritti possono direttamente generare tramite il proprio accesso riservato.

La Cassa eroga prestazioni di assistenza a sostegno:

  • della professione
  • della salute
  • della famiglia

Il contributo oggetto dello scritto è previsto dall'art. 19 del Regolamento Unico della Previdenza Forense che stabilisce che per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo, determinato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

Possono beneficiare dell'indennità di maternità tutte le iscritte alla Cassa la cui iscrizione all'Albo decorra da data non posteriore all'evento (parto, aborto o ingresso del bambino in famiglia) e la professionista iscritta al registro dei praticanti si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda volontaria di iscrizione.

In ogni caso, non rileva il periodo di eventuale retrodatazione della iscrizione Cassa.

Orbene, l'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso sono previste un'indennità minima e una massima e spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo e nel caso di aborto spontaneo o terapeutico.

L'aborto intervenuto tra il 61° giorno di gestazione e la 26ma settimana comporta l'erogazione di una indennità pari all'80% di 1/12 del reddito professionale netto prodotto nel 2° anno anteriore al parto. La domanda di indennità di maternità deve essere inviata telematicamente, pena la decadenza, a decorrere dal compimento della 26esima settimana di gestazione fino al termine di 180 giorni dall'evento.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 all'art. 2 ha previsto un'indennità per i periodi di "gravidanza a rischio" anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza. Per l'effetto, l'indennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza.

Il pagamento avviene in un'unica rata da versare entro il 30 settembre.

Dott.ssa Veronica Riggi