La Corte Costituzionale: i giudizi di legittimità costituzionale, tra ricorso principale e incidentale

31.05.2024

La Corte Costituzionale è un giudice, tuttavia non appartiene all'ordine giudiziario, visto che è estranea alla separazione dei poteri dello Stato. 

Essa è un organo di giustizia e per la sua stessa composizione è un organo non burocratico anche se segue, nei suoi processi, forme procedurali assimilabili a quelle dei giudizi comuni, ma con regole e contenuti a questi non comparabili.

L'Art. 135 Cost. prevede che il rispetto dei principi nel nostro ordinamento è vigilato dalla Corte Costituzionale, cui spetta il compito di sindacare l'operato del legislatore ordinario, al fine di verificarne la conformità alla Costituzione.

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [e contro i Ministri] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari."

Circa la composizione della Corte è possibile distinguere la composizione ordinaria da quella straordinaria: quella ordinaria prevede  15 giudici che durano in carica nove anni, essi sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 

Possono essere nominati giudici della Corte Costituzionale i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio; nei giudizi sulle accuse relative ai reati presidenziali, ovvero nella composizione straordinaria, ai quindici giudici ordinari si aggiungono altri sedici giudici "aggregati", estratti a sorte da un elenco di quarantacinque cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che sono scelti dal Parlamento in seduta comune ogni nove anni con le stesse modalità previste per i giudici ordinari e che durante l'esercizio delle loro funzioni godono dello stesso status dei giudici ordinari.

I giudici della Corte costituzionale non sono rieleggibili e a tutela della loro indipendenza, essi non possono svolgere alcuna attività professionale o commerciale, né continuare ad esercitare il proprio ufficio o impiego precedente.

La Corte costituzionale giudica, ai sensi, dell'art. 134, co. 1, Cost., della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato e delle leggi delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni, giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi e sulla legittimità costituzionale degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria.

Ora, per ciò che riguarda i referendum abrogativi, la Corte giudica sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 Cost., il quale, al co. 2, dichiara inammissibile il referendum sulle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

Indubbiamente, la sua funzione più importante rimane comunque il giudizio di legittimità sulle leggi anche se oggetto del suo sindacato non sono solo le leggi, statali e regionali, ma anche gli atti dello Stato aventi forza di legge e cioè il decreto legislativo di cui all'art. 76 Cost. e il decreto-legge di cui all'art. 77 Cost.

Le modalità per poter esperire il ricorso alla Corte Costituzionale sono 2:

  • Il ricorso principale, qualora vi sia un ricorso statale avverso statuti o leggi regionali o un ricorso regionale nei confronti delle leggi statali o di altre regioni, cioè quando il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o quando una Regione ritenga che una legge o un atto aventi forza di legge dello Stato (o una legge di un'altra Regione) leda la sua sfera di competenza. I soggetti, quindi, legittimati a promuovere un giudizio in via principale sono gli stessi soggetti legittimati a sollevare un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, avendo però ad oggetto un atto legislativo. L'atto introduttivo del giudizio in via principale è il ricorso che può essere avverso una legge regionale, contro la legge regionale di approvazione dello Statuto ordinario, ricorso di una Regione contro una legge o un atto avente forza di legge dello Stato, ricorso di una Regione contro una legge di un'altra Regione, ricorso della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano contro le leggi statali, le leggi della Regione o dell'altra Provincia per violazione dello Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ricorso dello Stato contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il giudizio in via principale è un giudizio tra parti, infatti, il proponente del ricorso è parte del giudizio dal momento del deposito di quest'ultimo presso la Cancelleria della Corte;

  • Il ricorso in via incidentale prevede che se nel corso di un processo, le parti o il giudice stesso d'ufficio dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione o di una norma, il giudice c.d. a quo, verificato che la questione proposta sia rilevante, cioè necessaria ai fini della decisione e non manifestamente infondata, dotata di un minimo di fondamento, sospende il processo e investe, con un'ordinanza motivata, la Corte costituzionale. Questo vuol dire che non è compito del giudice pronunciarsi sulla fondatezza o sull'infondatezza della questione, visto che spetta alla Corte costituzionale. Il giudizio in via incidentale è un giudizio a parti eventuali. Entro 20 giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza con cui si instaura il giudizio costituzionale le parti del giudizio a quo possono costituirsi mediante deposito in cancelleria delle deduzioni. Le parti tuttavia potrebbero anche non costituirsi senza incidere nel perseguimento del processo costituzionale che ha carattere oggettivo in quanto persegue primariamente l'obiettivo di stabilire la legittimità costituzionale delle leggi. Il ricorso incidentale interrompe temporaneamente il corso regolare di un qualsiasi processo davanti a un qualsiasi giudice, in attesa della soluzione della questione sollevata dinanzi alla Corte.

Le decisioni adottate dalla Corte costituzionale possono avere la forma dell'ordinanza o della sentenza. L'ordinanza deve contenere gli elementi necessari ad individuare la questione di costituzionalità, vale a dire, le disposizioni della legge o degli atti aventi forza di legge di cui si denuncia l'incostituzionalità, le disposizioni costituzionali che si presumono violate, l'oggetto del giudizio e il parametro del giudizio, la motivazione della rilevanza e i motivi che hanno portato a dichiarare la non manifesta infondatezza, i profili della questione di legittimità in base ai quali si è verificata la violazione con la descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia.

Invece, le sentenze possono essere di inammissibilità, di accoglimento o di rigetto: con quelle di accoglimento la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione o della norma impugnata, mentre con quelle di rigetto dichiara infondate le questioni sottoposte. Le sentenze di accoglimento hanno efficacia erga omnes e producono effetti retroattivi assimilabili a quelli dell'annullamento, mentre le sentenze di rigetto hanno efficacia soltanto inter partes, producendo effetti giuridici vincolanti soltanto per il giudizio a quo.

Dott.ssa Veronica Riggi