Cos’è il contratto preliminare?

14.06.2022

Durante la fase delle trattative può accadere che le parti abbiano interesse a vincolarsi reciprocamente, per avere un certo grado di certezza circa la futura conclusione dell'affare, ma non intendano ancora stipulare il contratto vero e proprio.

In questo caso può essere stipulato tra le parti un c.d. contratto preliminare, cioè un contratto con il quale le stesse si obbligano a concludere un futuro contratto, detto definitivo.

Dal preliminare sorge in capo alle parti un obbligo di fare che consiste nel prestare il futuro consenso alla stipulazione del contratto definitivo.

Una volta stipulato il contratto definitivo il preliminare perde i suoi effetti, in quanto resta assorbito nel primo, che si costituisce in toto al preliminare stesso.

Le parti troveranno, quindi, nel definitivo e non nel preliminare, la fonte di disciplina del rapporto giuridico.

La stipulazione del preliminare consente di apportare, al momento della conclusione del contratto definitivo, gli aggiustamenti necessari per la convenienza dell'affare o per la regolarità del negozio, nonché di recedere da un impegno che non si ritiene più conforme agli interessi che hanno indotto le parti a stipulare il contratto preliminare.

Il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che le parti si obbligano a concludere e deve essere redatto nella stessa forma eventualmente richiesta dalla legge per il contratto definitivo.

Si dice, infatti, che il preliminare sia un contratto in sé perfetto ossia "completo" e produttivo di effetti. Pertanto, se una delle parti non adempie (ad esempio, il promissario acquirente si rifiuti di stipulare il contratto definitivo di compravendita), l'altra parte può:

-rivolgersi al giudice affinché emetta una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso ex articolo 2932 c.c.

-ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento ex art. 1453c.c. con la condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno.

Dott. Arcangelo Genovese