Cos’è il titolo esecutivo?
Il titolo esecutivo è uno degli atti preparatori al processo esecutivo, ossia è un atto che deve essere compiuto prima che l'esecuzione abbia inizio e ciò in ragione di quanto prescritto dall'art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo deve riguardare un diritto certo, liquido ed esigibile, cioè un diritto sulla cui esistenza e sul cui ammontare non sussistono dubbi e, comunque, un diritto tendenzialmente non soggetto a condizione o a termine.
Le tipologie di titoli esecutivi elencate nell'art. 474 c.p.c. possono essere suddivise in tre gruppi.
Nel primo gruppo si collocano i titoli esecutivi giudiziali, cioè le sentenze passate in giudicato o dichiarate esecutive dalla legge, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ossia, a titolo esemplificativo, il decreto ingiuntivo non opposto ex art. 647 c.p.c. o dichiarato provvisoriamente esecutivo ex artt. 642 e 648 c.p.c. o ancora l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto ex art. 633.
I titoli dei gruppi secondo e terzo sono definiti stragiudiziali. In particolare, nel secondo gruppo vi rientrano le scritture private autenticate, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; nel terzo gruppo sono collocati gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Occorre, infine, precisare che, in ragione del Regolamento UE N. 805/04, ha efficacia esecutiva anche il T.E.E., cioè il titolo esecutivo europeo, atto o provvedimento, giudiziale o stragiudiziale, riguardante crediti pecuniari non contestati, che, a seguito di una procedura apposita di certificazione, svolta di fronte all'autorità giudiziaria dello Stato di origine, può essere validamente eseguito in tutti gli Stati membri dell'UE, anche senza dichiarazione di esecutività.