Cosa si intende per processo esecutivo?

23.05.2024

Per arrivare a dare una definizione, se così si può dire, di processo esecutivo, bisogna fare una premessa sul significato di cosa giudicata e sulla distinzione tra cosa giudicata formale e cosa giudicata sostanziale.

Quando parliamo di cosa giudicata intendiamo una situazione immodificabile a seguito di un provvedimento del Giudice.

L'efficacia del giudicato concerne prima di tutto il processo poiché esso preclude ogni ulteriore riesame ed impugnazione della sentenza emessa dal giudice. Invero, l'art. 324 c.p.c., rubricato Cosa giudicata formale sancisce che "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione (…)".

Contrapposta alla cosa giudicata formale vi è la Cosa giudicata sostanziale che, non solo non può essere impugnata, ma il diritto riconosciuto all'interno di quella sentenza (es. diritto di proprietà o di credito) non può formare oggetto di discussione o riesame e soprattutto non può formare oggetto in futuri procedimenti tra le due stesse parti.

Orbene, una volta emessa una sentenza essa deve essere "adempiuta"!!

Cosa succede se non viene adempiuta?

Se la sentenza emessa dal giudice non viene spontaneamente adempiuta ovvero non viene adempiuto il comando in essa contenuto, il soggetto a cui favore è stata emessa la sentenza, può iniziare un procedimento esecutivo.

Preciso che non sempre il procedimento esecutivo riesce a dare, o meglio, ad assicurare il risultato voluto dal comando contenuto nella sentenza, per tale motivo il legislatore ha disciplinato la cd. esecuzione in forma specifica.

È possibile esercitare l'esecuzione in forma specifica quando è rimasto non eseguito:

  • Un obbligo di dare (avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile o immobile determinata);
  • Un obbligo di fare fungibile (avente ad oggetto ad es. la realizzazione di un'opera);
  • Un obbligo di fare infungibile dove l'avente diritto potrà ottenere solo e soltanto il risarcimento del danno;
  • Un obbligo di concludere il contratto (ad es. concludere il contratto definitivi di compravendita a seguito della stipula di un preliminare). In questo specifico caso, con il processo esecutivo, la parte potrà ottenere il diritto di proprietà a seguito, dunque, di una sentenza costitutiva che va a produrre gli effetti del contratto che non è stato concluso;
  • Un obbligo di non fare.

Concludendo, la forma più importante del processo esecutivo è quella che ha ad oggetto l'espropriazione dei beni del debitore, la cd. esecuzione mediante espropriazione forzata.

Tale tipo di procedimento ha inizio con il pignoramento ai sensi dell'art. 491 c.p.c. che è l'atto con il quale si indicano i beni che sono assoggettati all'azione esecutiva.

Dott.ssa Veronica Riggi