Cosa sono le sezioni “protette” nelle carceri?

08.06.2023

Il Gip di Milano ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la sua compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Il trentenne, reo confesso, si trova attualmente nel reparto dei detenuti "a rischio" del carcere di San Vittore al fine di evitare possibili aggressioni o minacce da parte di altri detenuti.

Invero, l'art.32 del D.P.R. 230/2000 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), rubricato "Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari", espressamente prevede al primo comma la possibilità per i detenuti e gli internati di essere assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le dovute cautelare.

Sono le c.d. sezione "protette" che ospitano indistintamente categorie di detenuti molto diverse tra loro, accomunati soltanto dal fatto di aver tenuto comportamenti contrari all'etica della maggioranza della popolazione detenuta (appartenenti alle forze dell'ordine autori di reato, collaboratori di giustizia, transessuali, sex offender, reati di natura sessuale).

Dunque, i "protetti" - in pericolo di incolumità personale - non possono vivere nelle sezioni comuni per condizioni personali, per ragioni processuali e/o detentive.

È bene precisare che il divieto di incontro con la restante popolazione penitenziaria non viene, però, ritenuto sussistente unicamente sulla base di una mera affermazione del detenuto in tal senso, ma deve essere giustificato anche da ragioni oggettive che le Direzioni avranno cura di individuare assumendo, se necessario, notizie più dettagliate dal detenuto.

Fra le ragioni oggettive idonee a giustificare l'inserimento in sezioni diverse da quelle "comuni" rientrano, difatti, le indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia