Cosa succede se il processo “dura troppo”?

29.06.2023

La nostra Carta costituzionale stabilisce all'art. 111 Cost. che i processi debbano avere una ragionevole durata. Più esplicita in tal senso è la CEDU, la quale prevede all'art. 6 che ciascuna persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata in un termine ragionevole.

Ma cosa succede se questi termini ragionevoli di durata siano violati? E quali sono questi termini di ragionevole durata?

Sul punto si deve fare riferimento alla cosiddetta Legge Pinto, ossia la n. 89 del 2001.

Questa prevede un indennizzo che è, di regola, individuato in una misura compresa tra i 400 e gli 800 euro per ogni anno – o eventuale frazione di anno maggiore a sei mesi – che eccedono il termine ragionevole. Questo è a sua volta individuato dalla legge in varia misura a seconda del grado di giudizio. In ogni caso, è previsto un termine ragionevole di durata massima del processo pari a sei anni.

La citata legge riconosce perciò l'elargizione di una somma di denaro a carico dello Stato. Tuttavia, è la stessa legge a prevedere delle ipotesi in cui il citato indennizzo non è riconosciuto[1] oppure in cui si presume insussistente il danno da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria[2]. Tali previsioni si giustificano sulla circostanza che, nella prima ipotesi, l'eccessiva durata del processo è dovuta a comportamenti abusivi della parte; nella seconda ipotesi, secondo ragionamenti di massima, la durata del processo non ha cagionato un danno al soggetto richiedente l'indennizzo.

Dott. Marco Misiti

[1] Art. 2, comma 2-quinquies, legge n. 89 del 2001.

[2] Art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89 del 2001.