Cosa si intende con la locuzione “crimini di guerra”?

26.07.2022

Richiamando il decisum della Cassazione civile, sez. I, con la sentenza n. 26376 del 19/11/2020, occorre innanzitutto premettere che i crimini di guerra rientrano nella categoria dei crimini internazionali e consistono in violazioni gravi delle norme internazionali riguardanti i conflitti armati, internazionali o interni, poste a tutela di valori essenziali su cui si fonda la comunità nella conduzione delle ostilità e nella protezione delle vittime dei conflitti armati e determinano la responsabilità penale dell'individuo che ne è autore semprechè si accerti, caso per caso, che vi sia una connessione tra l'atto compiuto e il conflitto.

La peculiare gravità di tali crimini, per i soggetti o beni coinvolti o, ancora, per particolari modalità di esecuzione, risiede proprio nel compimento di atti gravemente lesivi dei valori sui cui si fonda la comunità internazionale, "e quindi di quei valori universali che trascendono gli interessi delle singole-comunità statali impegnate nel contesto bellico, ed al cui compimento si accompagna la responsabilità penale secondo il diritto internazionale dei conflitti armati" (Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, n.26376).

I crimini di guerra sono stati distinti in più categorie: quelli rivolti a "persone protette (i civili non direttamente coinvolti nel conflitto; i bambini reclutati come soldati; i prigionieri uccisi o torturati; i componenti di una missione di pace: per la fattispecie vd.: Cass. sez. 1 pen. 09/05/2018 n. 24795) o a beni protetti (quelli dei civili o quelli che non rappresentano un obiettivo militare), o infine perchè dovuti all'utilizzo di metodi o strumenti di combattimento proibiti (la riduzione alla fame dei civili; l'impiego di civili come scudi umani; l'uso di armi chimiche; l'impiego di armi batteriologiche)" (Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, n.26376).

Dott.ssa Federica Bontempi