Che cos’è il danno non patrimoniale?
Nel nostro codice civile il legislatore ha previsto il risarcimento del danno sia per la responsabilità contrattuale che per la responsabilità extra contrattuale.
Nel dettaglio, le ipotesi di risarcimento che derivano da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e ss c.c., che prevedono il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito e il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale.
Esso, si lega sostanzialmente alla tutela dei diritti della persona, tant'è che un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile, deve essere, appunto, risarcito. Il vasto catalogo dei diritti della persona si rinviene in primis nella nostra Costituzione e nel nucleo essenziale dei suoi diritti inviolabili: nell'art. 2 e nell'art. 3 Cost, si contempla la tutela alla vita, al lavoro in tutte le sue forme, la dignità e le affermazioni sociali e familiari di ciascuno di noi.
Ora, mentre sulla definizione di danno patrimoniale ci sono diverse opinioni, basate su una per la classificazione di singole ipotesi di danno non patrimoniale, si sono individuate le categorie del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale.
Per il danno biologico si è certi della sua definizione, stante che il legislatore l'ha espressa nel codice delle assicurazioni, all'art. 138, che definisce il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito."
Il danno biologico si compone di due elementi:
- uno di natura psico-fisica;
- il secondo, invece, va ad influire sulle attività relazionali del soggetto.
La conseguenza?
Nel calcolare il danno biologico dovranno essere tenute presenti entrambe queste componenti appena menzionate.
Danni non patrimoniale sono anche il danno morale, inteso come la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito, di solito un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria, sia di natura permanente e il danno esistenziale, definito come qualsiasi compromissione delle attività che "realizzano" la persona umana (ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre…). Esso si distingue dal danno biologico giacché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica ed è distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.
Infine, i casi nei quali la stessa legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale come conseguenza di un fatto illecito, sono previste dall' 2059 c.c., e cioè nei casi previsti dalla legge.