Delitti e contravvenzioni? Take the difference
Il codice Rocco effettua una distinzione tra gli illeciti penali distinguendo tra delitti e contravvenzioni, distinzione che viene disciplinata dall'articolo 39 c.p. (criterio formale delle specie di pene comminate). Secondo una teoria risalente al Beccaria i delitti offendono l'integrità dei diritti di natura mala in se, cioè azioni cattive di per sé, in quanto sono fatti qualificati come gravemente immorali mentre le contravvenzioni sono in mala quia vetita cioè fatti illeciti che violano soltanto leggi destinate a promuovere il bene pubblico.
Una ulteriore teoria ha affermato che i delitti offendono le condizioni primarie ed essenziali del vivere civile e che le contravvenzioni minacciano le condizioni secondarie e contingenti della convivenza. La dottrina ha assunto la posizione per cui la differenza tra le due specie si fonda su un criterio quantitativo cioè che vengono distinte forme di illecito più gravi o meno gravi.
Le pene principali stabilite per i delitti sono disciplinate dall'articolo 17 co. 1 mentre per le contravvenzioni dal co.2 :
- Delitti (forme più gravi di illecito penale) : 1. reclusione;
2. multa;
3. ergastolo;
- Contravvenzioni (forme meno gravidi illecito penale): 1. arresto;
2. ammenda;
Le rispettive pene detentive e pecuniarie previste per le contravvenzioni e per i delitti hanno dei contenuti coincidenti:
- la reclusione (art 23 co.1 c.p.) e l'arresto (art 25 co.1c.p.) consistono entrambe nella privazione della libertà personale e vengono conseguite presso gli istituti penitenziari;
- la multa ( art 24 co.1 c.p.) e l'ammenda ( art 26 c.p.) consistono nel pagamento nei confronti dello Stato di una somma di denaro;
La rilevanza della ripartizione tra delitti e contravvenzioni riguarda la disciplina sotto vari profili: l'elemento soggettivo del reato, il tentativo e la recidiva.
L'elemento soggettivo del reato per i delitti è il dolo, salvo i casi in cui la legge dà espressamente rilevanza alla colpa o alla preterintenzione. A tal proposito è orbene citare l'articolo 42 c.p. co.2 il quale stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non è stato commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge." Le contravvenzioni, invece, possono essere commesse sia con dolo che con colpa in quanto ciascuno risponde della propria azione colposa o dolosa. Solo in casi eccezionali sono previste contravvenzioni che devono necessariamente essere commesse con dolo ( es: reato di comparaggio) oppure contravvenzioni che devono essere commesse per colpa ( es: la rovina di edifici o di altre costruzioni da cui sia derivato pericolo alle persone articolo 676 co. 2 c.p.).
Il tentativo è configurabile solo per i delitti.
La recidiva interessa soltanto gli autori di delitti. L'aumento di pena previsto per la recidiva può applicarsi soltanto a chi dopo essere stato condannato per un delitto non colposo commetta un altro della stessa specie. Questo significa sia che chi è stato condannato per una contravvenzione non potrà essere considerato recidivo qualora commetta un reato di qualsiasi natura e sia che chi è stato condannato per un delitto, anche doloso, non potrà essere considerato recidivo qualora successivamente commetta una contravvenzione.
Dal punto di vista processuale vi sono altresì delle significative differenze. I delitti sono perseguibili d'ufficio , salvo che la legge preveda espressamente la procedibilità a querela, per le contravvenzioni invece si procede solo ed esclusivamente d'ufficio.
Alle contravvenzioni non possono essere disposte altresì misure cautelari personali coercitive (es. arresti domiciliari), misure precautelari ( es: arresto in flagranza, fermo) e intercettazioni telefoniche.