Esiste un obbligo di denunciare reati, o sono libero di scegliere se rivolgermi alle competenti autorità?
La regola generale stabilisce che i privati non sono tenuti a denunciare alle competenti autorità la commissione di reati da parte di terzi.
Se perciò si viene a sapere, a titolo esemplificativo, che il proprio vicino ha commesso un'estorsione, non si è obbligati a comunicarlo alla pubblica autorità.
Ci sono però delle eccezioni. Infatti, l'art. 364 c.p. stabilisce che l'obbligo di denunciare scatti quando questo il reato consista in un delitto contro la personalità dello Stato punito con l'ergastolo[1].
Nel caso in cui non si provveda a tale adempimento, l'omissione viene punita con la reclusione o la multa.
L'obbligo di denuncia ha un ambito applicativo più ampio nei casi in cui la persona che abbia appreso la notizia della commissione di un reato non sia un comune cittadino, ma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio[2]. In questi casi, devono essere denunciati tutti i reati procedibili d'ufficio che il soggetto abbia appreso nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
Attenzione però! Infatti, per un verso, è necessario che la notizia dell'avvenuto reato sia seria, e non consista invece in una diceria; per altro verso, la violazione dell'obbligo di denuncia non è punibile nel caso in cui dalla condotta doverosa possa derivare un danno alla libertà o all'onore del denunciante o di un suo prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 384 c.p.
[1] A titolo esemplificativo, il reato, di cui all'art. 244 c.p., di atti ostili verso uno Stato estero che espongono l'Italia a un pericolo di guerra, se poi quest'ultima avviene.
[2] L'art. 365 c.p. punisce invece l'omissione di referto, ossia la mancata comunicazione di avvenuto reato da parte di un soggetto esercente professioni sanitarie. Tale obbligo, tuttavia, non sorge nel caso in cui la comunicazione del referto esporrebbe la persona assistita a un procedimento penale.