Difetto di nullità della sentenza per motivazione apparente
Cons. Stato, sez. III 28 giugno 2023 n. 6309
Con il presente commento alla sentenza Cons. Stato, sez. III 28.6.2023 n. 6309 si intende porre l'accento su un aspetto procedurale che da una parte coinvolge l'operato del Giudicante e dall'altro quello dell'avvocato chiamato ad utilizzare detto aspetto al fine di proporre la relativa doglianza nell'atto di impugnazione d'appello innanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di stato si è così pronunciato "È nulla, per motivazione apparente, la sentenza in cui si faccia riferimento, in modo assolutamente vago e generico, alle "circostanze" relative all'affidabilità professionale dell'operatore economico, le cui dichiarazioni sarebbero state omesse o non sarebbero state correttamente vagliate dalla stazione appaltante, senza mai indicarle specificamente e analiticamente, o quanto meno senza connotarne il contenuto distintivo, nemmeno in modo riassuntivo, sintetico o allusivo".
Il caso – Un'Azienda Ospedaliero Universitaria bandiva gara per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche per un periodo di 48 mesi.
Aggiudicata la gara, la seconda classificata ricorreva al TAR Marche chiedendo l'esclusione della vincitrice o, in subordine, l'annullamento dell'intera gara.
La sentenza veniva appellata dalla parte soccombente e, con appello incidentale, anche dalla parte vincitrice.
La motivazione – Il Collegio ha sanzionato la nullità e comunque l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale sulla base di "analoghe considerazioni" e "circostanze denunciate".
Il Collegio ha infatti ritenuto non assolto l'obbligo di motivazione della pronuncia, che l'ordinamento vigente pone come condizione imprescindibile per la legittimità del provvedimento giurisdizionale.
Sul punto si è in effetti pronunciata l'Adunanza plenaria, intervenendo sui casi enunciati tassativamente dall'art. 105 c.p.a., pure in un'ottica di rigorosa interpretazione restrittiva di tali fattispecie eccezionali (in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello e del principio costituzionale di ragionevole durata del processo).
La Plenaria ha in particolare affermato che "dà luogo a nullità della sentenza solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza della motivazione', tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile (in senso conforme anche l'orientamento della giurisprudenza civile: cfr. Cass. civ. sez. un. n. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4294). È una motivazione, in altri termini, che, quale che sia la formulazione linguistica concretamente utilizzata, non reca in sé alcuna enunciazione della ratio decidendi, limitandosi ad affermare in maniera apodittica e tautologica che il ricorso merita o non merita accoglimento perché fondato o infondato. La motivazione apparente non è sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto d'imperio immotivato, e dunque non è nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza 'congetturale' è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all'estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi".
È quindi un'ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 5, Cost..
Il Collegio ha ritenuto che , nel caso di specie, si fosse verificata tale situazione avendo il TAR fatto riferimento in modo assolutamente vago e generico alle "circostanze" relative all'affidabilità professionale sia dell'appellante principale che di quella incidentale, le cui dichiarazioni sarebbero state omesse o non sarebbero state correttamente vagliate dalla stazione appaltante, senza mai indicarle specificamente e analiticamente, o quanto meno senza connotarne il contenuto distintivo, nemmeno in modo riassuntivo, sintetico o allusivo. L'appello è stato così accolto.
Avv. Francesco Caselli