Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

06.07.2024

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio che – come recita l'art.1 – stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare in modo più efficiente l'ambiente, nonché misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.

La direttiva dell'11 aprile andrà, dunque, a sostituire due precedenti direttive: la 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'Unione Europea, in ragione dell'inefficienza del sistema sanzionatorio e del crescente numero dei reati ambientali, ha avvertito l'esigenza di intervenire nuovamente, e in maniera più incisiva, in materia di tutela penale dell'ambiente.

All'art.3 elenca un'ampia serie di condotte che, se intenzionali o poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscono reato qualora siano illecite[1].

Si pensi, ad esempio, "lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nelsuolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti allaqualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora" (paragrafo 2 letta);"l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto ilcui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti loscarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nelsuolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualitàdell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora" (paragrafo 2 lett b) ; ed ancora, la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta riguarda i rifiuti pericolosi[2] e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure riguarda rifiuti diversi e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (parafraso 2 lett f).

Il paragrafo 3 dell'art.3 introduce i c.d. "reati qualificati" qualora tali condotte provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema; oppure danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

La normativa, altresì, stabilisce quali sono i criteri per valutare la rilevanza del danno ovvero: le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la durata (lunga, media o breve), la portata e la reversibilità del danno.

L'art.4 dispone che gli Stati membri devono provvedere affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di un reato di cui all'art.3, paragrafi 2 e 3, siano punibili penalmente. Inoltre, devono provvedere anche in merito alla punibilità a titolo di tentativo di uno dei reati indicati all'art.3.

La tutela penale dell'ambiente deve essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondono alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative (art.5).

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti, l'art.6 sancisce che anche le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli art.3 e 4 quando questi ultimi siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica.

Inoltre, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché gli enti possano essere dichiarati responsabili anche quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto a ciò deputato abbia reso possibile la commissione dei reati elencati negli articoli precedenti, pur sempre a vantaggio della persona giuridica.

Le sanzioni applicabili alle persone giuridiche, elencate all'art. 7 della Direttiva, includono sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie, fra cui:

  • l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo o di risarcire il danno;
  • l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, dall'accesso ai finanziamenti pubblici (comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze);
  • l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
  • il ritiro di permessi e autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione
  • l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o eventuali provvedimenti giudiziari di scioglimento o chiusura di sedi usate per commettere il reato e l'obbligo di istituire sistemi di due diligence per rafforzare il rispetto delle norme ambientali.

Il legislatore europeo si è, altresì, espresso in materia di prescrizione affermando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, l'esercizio dell'azione penale, lo svolgimento del processo, nonché l'adozione della decisione giudiziaria entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati.

Ad esempio, richiamando il paragrafo 2 dell'art.11, il termine di prescrizione è fissato ad:

  • almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;

b) almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di

reclusione;

c) almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.

Inoltre, si prevedono misure di sostegno e assistenza, nell'ambito dei procedimenti penali, per chiunque segnali reati contro l'ambiente, fornisca "elementi di prova" oppure collabori "in altro modo con le autorità competenti", nonché misure volte a garantire una formazione specializzata per le autorità competenti coinvolte nei procedimenti penali e nelle indagini.

Pertanto, la Direttiva (UE) 2024/1203 non solo introduce importanti novità in materia di tutela penale ambientale prevedendo l'introduzione di nuovi reati-presupposto, ma valorizza la funzione di prevenzione e riparazione del danno di adeguati sistemi di compliance in relazione agli illeciti ambientali. Gli Stati membri hanno tempo fino al 21 maggio 2026 per adeguare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai nuovi requisiti.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia

[1]Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola:

a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione inmateria ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o

b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autoritàcompetente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.

[2]Definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio