I diritti e doveri dei coniugi: alla scoperta degli Artt. 143-148 c.c.
La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando una serie di diritti e doveri reciproci.
La riforma del diritto di famiglia, intervenuta nel nostro ordinamento giuridico nel 1975, ha regolato i rapporti tra i coniugi, sia personali sia patrimoniali, secondo il principio costituzionale dell'eguaglianza morale e giuridica tra marito e moglie.
Il nostro codice civile disciplina, dagli artt. 143 a 148 tali rapporti che, con le riforme del diritto di famiglia sono stati adeguati alla nostra carta costituzionale.
Fondanti sono gli artt. 143 e 144 c.c. secondo cui "i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri" e contribuiscono a concordare tra di loro "l'indirizzo della vita familiare" che ciascuno ha il potere di attuare.
I più importanti doveri dei coniugi sono:
- La coabitazione ex Art. 144 c.c. che consiste nella normale convivenza tra il marito e la moglie, nella comunione della vita matrimoniale della casa e sessuale ovvero un modello di convivenza congiunta. La norma prevede che "i coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti per la famiglia."
Cosa succede in caso di disaccordo? Ciascun coniuge può chiedere l'intervento del giudice e, qualora non si riesca a trovare un accordo, con un provvedimento non impugnabile decide per loro la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze di vita ed unità familiare ex art. 145 c.c.
Appare ovvio che l'obbligo di coabitare viene meno nel caso di separazione dei coniugi ma nel caso di violazione del suddetto obbligo (allontanamento della casa familiare senza giusta causa), la legge all'art. 146 c.c. prevede una conseguenza sanzionatoria di sospensione dell'assistenza morale e materiale tra gli stessi coniugi o addirittura, nel caso di rifiuto di coabitazione, la separazione, annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
Connesso a tale specifico obbligo vi è il reato di cui all'art. 570 c.p. rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare" che non va ad integrare comportamenti di disvalore o disfunzionali al rapporto familiare ma solo e soltanto delle condotte che, attraverso il non esercizio delle funzioni ad. Es genitoriali, vanno a porre in pericolo l'equilibrio della personalità del minore. Tale tipo di reato si configura ad es. con il mancato versamento dell'assegno di mantenimento;
- La collaborazione nell'interesse della famiglia che si differenzia dal dovere di assistenza morale e materiale in quanto quest'ultimo ha riguardo solo ai rapporti reciproci tra coniugi mentre il dovere di collaborazione opera con riferimento all'intero gruppo familiare e quindi, anche ai figli. Entrambi i coniugi devono collaborare sia dal
- punto di vista morale sia dal punto di vista materiale per determinare le condizioni necessarie ad assicurare l'unità della famiglia;
- La contribuzione ai bisogni della famiglia;
- L'obbligo di mantenimento ex art. 147 c.c. istruzione, educazione ed assistenza morale dei genitori nei confronti dei figli;
- L'obbligo di istruzione che riguarda quella obbligatoria;
- L'obbligo di educazione mirata ad offrire validi esempi di vita;
- L'obbligo di assistenza morale per i figli, un nuovo diritto per il minore, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 2019 e che comprende il diritto del figlio di essere amato e di ricevere, da parte dei genitori, quella carica affettiva di cui non può fare a meno durante la crescita.