“Diritto” e castigo

02.09.2022

In tutte le fasi del processo penale si parla di diritti: il diritto di difesa, il diritto ad un processo equo, il diritto alla presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva di condanna e via discorrendo.

Nessuno dubiterebbe mai della loro esistenza e operatività; farlo significherebbe mettere in discussione tutti i principi fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione.

Dopo il processo, invece? È così semplice e scontato riconoscere dei diritti a coloro che sono stati ritenuti colpevoli di reati gravi ritenuti socialmente riprovevoli?

Il post pena rappresenta senza dubbio una fase delicata, talvolta sottovalutata, ma allo stesso tempo sempre più spesso dibattuta in dottrina e in giurisprudenza.

In questa fase parlare di diritti significa bilanciare da un lato il dovere dello Stato di privare un soggetto della libertà personale, laddove necessario, e dall'altro dare allo stesso l'opportunità e il diritto di redimersi.

Questo bilanciamento, in astratto, non dovrebbe risultare difficile se si pensa che la pena nel nostro ordinamento deve tendere a rieducare il condannato allo scopo di reinserirlo nella società dalla quale si è estraniato.

È altrettanto vero, però, che tale funzione si può concretamente realizzare solo laddove sia concesso al condannato il diritto di cambiare e un contrapposto dovere della società di rispettare e comprendere questo cambiamento.

Il concetto di pena come sanzione finalizzata alla rieducazione del reo, piuttosto che alla mera punizione per le azioni commesse, è entrata a far parte del nostro ordinamento penale con l'avvento della Costituzione.

L' enunciazione di tale principio all'art. 27 segna il passaggio da una concezione di pena quale mero "diritto dello Stato di punire" per le azioni commesse in passato, ad una visione rivolta al futuro e finalizzata a far comprendere al condannato il disvalore e le conseguenze delle proprie azioni in modo da evitarne la recidiva.

La sanzione penale, quindi, non esaurisce i suoi fini nella retribuzione del reato, ma il legislatore deve porsi anche il problema del rientro del reo in società una volta espiata la condanna.

In questa cornice polifunzionale della pena, il reale significato del finalismo rieducativo ha visto interpretazioni differenti nel corso del tempo; in una prima fase, infatti, la stessa Corte costituzionale lo aveva interpretato in modo riduttivo, considerando la risocializzazione come un obiettivo solo marginale o addirittura eventuale e comunque circoscritto entro i limiti del trattamento penitenziario.[1]

Un cambio di passo si ebbe negli anni Novanta, dove si comincia a riconoscere che se è pur vero che l'afflittività e retributività rappresentano le condizioni minime in assenza delle quali la pena cesserebbe di essere tale, è anche indubitabile che la stessa presenti risvolti che ineriscono necessariamente alla difesa sociale.[2]

Al di là del miglioramento personale del soggetto, bisogna tutelare i cittadini e l'ordine giuridico contro la delinquenza: la finalità rieducativa, se correttamente perseguita, risponde proprio a questa esigenza, rappresentando un contributo ad una efficiente difesa sociale contro i delitti futuri.

Proprio nel tentativo di conseguire pienamente tale intento, il reinserimento sociale deve prendere avvio già durante la fase iniziale di esecuzione della pena e proseguire per tutto il corso della stessa anche attraverso l'utilizzo, ove possibile, di modalità espiative extracarcerarie.

L'introduzione nel panorama del diritto penitenziario delle misure alternative alla detenzione ha sicuramente contribuito a rendere effettivo questo cambio di rotta verso una pena maggiormente rispondente alle finalità volute dalla Costituzione.

Avv. Giulia Solenni


[1] C. Cost., 12 febbraio 1966, n.12 "(...) La rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtù del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio. É soltanto a questo, infatti, che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"; proposizione che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena dunque, con tale proposizione, il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità. Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto. Rieducazione del condannato, dunque, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata. Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei termini stessi del precetto. Il quale stabilisce che le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i mezzi idonei a realizzarla. (...)"

[2] C.Cost., 2 luglio 1990, n. 313 "(...) per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anzichè al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione.(...)"