Dolcetto o Scherzo/Aliquota IVA 22%?!?

31.10.2022

Con il Parere n. 523/2022, l'Agenzia delle Entrate (di seguito "AE") risponde al quesito di un contribuente/imprenditore che svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e, nello specifico, la cessione delle c.d. "zucche di Halloween", zucche ornamentali commestibili e non commestibili se non tossiche (di seguito "Contribuente").

Per quanto riguarda la soluzione proposta dal Contribuente, sia le zucche di Halloween che quelle ornamentali non devono essere soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, come regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "Decreto IVA"), ma:

  • per quanto riguarda le zucche di Halloween, si dovrebbe applicare l'aliquota del 4 per cento, in quanto rientranti nella categoria "ortaggi e piante", previsti dal dal n. 5), della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA;
  • per quanto riguarda le zucche a scopo ornamentale (commestibili e non), si dovrebbe applicare l'aliquota del 10 per cento, in quanto rientranti nella categoria "parti di piante destinate ad ornamento", previste dal n. 20) della Parte III, della Tabella A sopra indicata.

Su tale questione, l'AE riconosce l'applicazione delle prime due categorie di zucche nella categoria prevista al n.5, valorizzando il carattere della commestibilità, rispetto al fine ornamentale. Dunque, diversamente da quanto proposto dal Contribuente, sia le zucche di halloween che le zucche ornamentali commestibili si ritiene debbano essere soggette all'aliquota ridotta del 4 per cento.

Diversamente, per quanto riguarda la terza categoria di zucche, ovverosia le zucche ornamentali non commestibili, l'AE non si allinea con la proposta fatta dal contribuente, ma conferma la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'UE, secondo quest'ultima l'utilizzo delle aliquote ridotte costituisce un'eccezione all'applicazione dell'aliquota ordinaria, e pertanto, i casi e le categorie rientranti nelle aliquote ridotte, devono essere interpretate in maniera restrittiva e non estensiva, vista l'eccezionalità della norma stessa.

In linea con quanto sopra, la Corte di Giustizia UE, in più occasioni, ha dichiarato che gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta ad aspetti concreti e specifici di una categoria di prestazioni o di beni per i quali hanno la facoltà di applicare tale aliquota (applicazione selettiva), a condizione di rispettare il principio di neutralità fiscale[1].

In conclusione, l'AE ritiene, contrariamente al Contribuente, che le zucche ornamentali non commestibili siano soggette all'applicazione dell'aliquota ordinaria, nella misura del 22 per cento ai sensi del Decreto IVA.

Dott. Vito Quaglietta

[1] cfr., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2014, Pro Med Logistik e Pon gratz (causa C-454/12 e causa C-455/12,EU:C:2014:111).