Qual è la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente?
Si è posta la questione della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, essendo accomunati dall'elemento della rappresentazione dell'evento.
Il criterio maggiormente in voga per distinguere i due predetti elementi è quello prospettato dalla c.d. "teoria mista", che valorizza entrambi gli aspetti del dolo, ossia quello rappresentativo e quello volontaristico, fondando il discrimen sulla c.d. "accettazione del rischio".
Difatti, si ha dolo eventuale se il soggetto agente, pur essendosi rappresentato le possibili ulteriori conseguenze delittuose della propria condotta, continua ad agire, accettando il rischio che queste si verifichino; si ha, invece, colpa cosciente se il soggetto agente, pur rappresentandosi la possibilità del verificarsi dell'evento, respinge il rischio di verificazione dello stesso, ritenendo di poter controllare agevolmente la propria azione.
Sul punto è intervenuta anche la Cassazione a Sezioni Unite, con la nota pronuncia "Thyssenkroup" (sentenza n. 38343/14), affermando: "In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorrere invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo".