Erede minorenne: chiarimenti delle Sezioni Unite sull'accettazione con beneficio d'inventario

15.02.2025

Dott.ssa Dott.ssa Roberta Noè

Cass. civ., Sez. Unite, 06 dicembre 2024, n. 31310 

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Le Sezioni Unite si sono espresse, con sentenza n. 31310, depositata in data 06.12.2024, con riguardo alla posizione del minore nell'ambito testamentario. 

Nello specifico, gli Ermellini hanno risolto la questione concernente la natura dell'accettazione con beneficio d'inventario, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, posta in essere da parte dal rappresentante legale nell'interesse del minore, nei modi disciplinati dall'art. 484 c.c. Invero, tale intervento si è reso necessario al fine di dirimere e statuire definitivamente circa la natura e quindi la successiva possibile rinuncia di tale accettazione da parte dell'interessato.

L'istituto dell'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente all'erede di evitare che, pur in presenza di un'accettazione dell'eredità, si crei un unicum tra il patrimonio dello stesso e il patrimonio del de cuius

Grazie a tale modalità di accettazione, invero, all'erede viene permesso di rispondere dei debiti del de cuius esclusivamente nei limiti di quanto ha effettivamente ottenuto, in ragione della propria qualità di erede. Vi sono dei casi in cui l'accettazione, caratterizzata da tale beneficio, è imposta obbligatoriamente dal legislatore. Un'ipotesi in cui è obbligatoria si ha proprio con riguardo al caso in cui l'erede sia un minore: infatti, il legislatore prevede con l'art. 471 c.c. che: "Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374". La ratio di siffatta norma è chiaramente quella di concedere una tutela specifica a determinati soggetti ritenuti dall'ordinamento più deboli e, pertanto, bisognosi di una protezione ad hoc.

L'indirizzo interpretativo che da ultimo si era diffuso considerava tale accettazione con il beneficio, posta in essere dal minorenne per mezzo del legale rappresentante, quale negozio caratterizzato da una condizione sospensiva: in altre parole, la qualità di erede sarebbe stata assunta dal minore esclusivamente nel caso in cui lo stesso avesse risposto dei debiti del de cuius nei limiti del valore accettato.

Infatti, secondo tale filone il minore una volta espressa l'accettazione, attraverso le forme obbligatorie previste dalla legge, non avrebbe assunto la qualifica di erede ma esclusivamente di soggetto chiamato all'eredità. Nello specifico, dato che il codice ai sensi dell'art. 489 c.c. concede la possibilità per il minore di far eseguire l'inventario entro un anno dal compimento della maggiore età, secondo il prospettato orientamento prima di tale momento il minore non sarebbe stato considerato quale erede.

In conseguenza di ciò tale filone interpretativo valutava siffatta accettazione, nel caso in cui non fosse stata seguita dall'inventario entro i termini previsti dall'art. 489 c.c., alla stregua di una accettazione pura e semplice per il minore ed in ragione di ciò era individuata quale dichiarazione inesistente e, pertanto, rinunciabile.

Ad oggi, però, tale indirizzo è stato superato in quanto si ritiene che non vi sia alcuna differenza tra l'accettazione dell'eredità pura e semplice e l'accettazione con beneficio d'inventario da parte del minore, anche laddove l'inventario non venga effettuato nei termini previsti dalla legge. Alla luce di ciò, quindi, il minore accettando l'eredità nelle forme previste ex art. 484 c.c. e redigendo l'inventario nei termini previsti dall'art. 489 c.c. acquista la qualità d'erede e, pertanto, ottiene una posizione soggettiva irrinunciabile vincolata al principio: "semel heres semper heres".

Nel caso in cui il chiamato all'eredità, di contro, dopo aver accettato l'eredità beneficiata durante la minore età, non provveda entro un anno dal compimento della maggiore età a svolgere l'inventario, quest'ultimo acquisirà la qualità di erede puro e semplice.