Esame da Avvocato e difetto di motivazione: un colpo di scure alla discrezionalità della Commissione esaminatrice
Tar Lombardia, Sez. III, ord. n. 624 del 17/06/24
In materia di esami di abilitazione per l'accesso alla professione forense è sempre stato cogente il tema del corretto utilizzo della discrezionalità da parte delle Commissioni esaminatrici.
Il riferimento alla discrezionalità riguarda, in particolare, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere ciascun provvedimento amministrativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 3 legge 241/90.
"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Nel caso di specie la ricorrente agiva contro la Commissione di Esami di Abilitazione alla professione di Avvocato, presso il Ministero della Giustizia, per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale la Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2023" istituita presso la Corte d'Appello deputata alla correzione dell'elaborato, ha reso nota, tramite il portale web del Ministero della Giustizia, la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2023, alla professione di Avvocato; nonché del verbale di correzione della prova redatto dalle suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata il 12 dicembre 2023.
A sostegno dell'impugnazione rileva il difetto di motivazione riscontrato nei suddetti provvedimenti.
Infatti si osserva: "il numero di partecipanti all'esame di abilitazione si è fortemente ridotto dal 2017 ad oggi, anno al quale risale il pronunciamento della Plenaria n. 7, invocata dalla difesa erariale; che da 24.867 partecipanti si è infatti scesi, in questa tornata, a 9.703; che in tale contesto si è fortemente attenuata l'esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti, sicché non appare più compatibile con l'attuale struttura dell'esame una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema, delle ragioni ad esso sottese; che l'apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete, come viene confermato dalla prassi seguita dalle commissioni istituite preso altre Corti di appello, nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici.
Per tali ragioni è fondata anche la domanda cautelare, assistita sia dal fumus boni iuris relativamente alla censura di difetto di motivazione, sia dal periculum in mora poiché la candidata incorre nel pericolo di subire un grave pregiudizio, per l'eventualità di ripetere l'esame nella sessione dell'anno successivo, a causa di un illegittimo uso del potere amministrativo da parte della Sottocommissione resistente.
La pronuncia in esame rappresenta un significativo punto di svolta in quanto per molto tempo la giurisprudenza amministrativa si è rivelata granitica sul versante opposto; affermando che l'obbligo di motivazione sotteso ai provvedimenti adottati dalle Commissioni di Esame per l'abilitazione alla Professione Forense potesse ritenersi integrato dalla semplice attribuzione di un punteggio numerico all'elaborato.
Il giudizio formulato dalla Commissione - comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato - attiene alla sfera della discrezionalità tecnica e, pertanto, non vi è luogo ad una motivazione che è, invece, l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa: il punteggio numerico vale come sintetica motivazione e non è sindacabile in difetto di argomenti logici a comprova della eventuale abnormità della valutazione espressa dalla Commissione; risultando ogni ulteriore apprezzamento un indebito sindacato di merito, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità[1].
Con la pronuncia in esame il Tribunale Amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, sul presupposto che la motivazione nel caso di specie potesse essere integrata con elementi volti a specificare il giudizio di non idoneità della candidata in riferimento alla chiarezza espositiva, al ragionamento logico-giuridico e ad altri criteri precostituiti nel bando di esame.
Per tali ragioni il Tar ha accolto la domanda cautelare, ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di una commissione istituita presso altra Corte di appello.
[1] Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4040