Esonero dal servizio notturno ai c.d. cargiver
Consiglio di Stato, Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8798
La questione su cui il Consiglio di Stato si è espresso in una recentissima pronuncia è attinente al tema dell'estensione dell'esonero dal servizio notturno ai c.d. cargiver.
La vicenda de quo vedeva protagonista un sovrintendente capo della P.S. il quale aveva proposto ricorso al T.A.R. per richiedere l'annullamento del provvedimento con cui gli era stata negata l'esenzione dal lavoro notturno richiesta affinché potesse assistere sua moglie, alla quale era stato riconosciuto lo status di portatrice di handicap ex art. 3, co. 1, della L. n. 104/92 nonché per far sì che gli venisse attribuito il relativo diritto ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 151/01.
Dopo l'accoglimento del ricorso, il Ministero dell'Interno proponeva appello con contestuale contestazione del quadro di riferimento. Vantava infatti che la situazione gravante sulla persona che si deve assistere e, prospettata dalla normativa di riferimento di cui sopra, dovesse presentare una condizione particolarmente grave. A fondamento di quanto esposto, il Ministero richiamava altresì la circolare dell'INPS n. 90 del 23 maggio 2007 e la risoluzione del 6 febbraio 2009 con cui il Ministero del lavoro chiariva il concetto di "a proprio carico", in relazione al legame intercorrente tra il lavoratore ed il disabile.
Il Consiglio - dichiarando la fondatezza dell'appello - asserisce che, in merito all'art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 ed all'esonero dal c.d. servizio notturno concesso ai lavoratori aventi a carico persone con disabilità ai sensi della L. n. 104/92, il concetto di "persona a proprio carico" debba essere inteso non sotto l'aspetto fiscale e cioè non nel senso che il lavoratore sia tenuto al mantenimento dello stesso ma alla circostanza secondo cui egli abbia compiti di assistenza nei confronti della persona disabile ai sensi della L. n. 104/92. Questo accade esclusivamente nel caso di gravità della relativa situazione che ha legittimato o che legittimerebbe la richiesta di fruizione delle ulteriori misure agevolative.
Dunque, ciò detto, il Consiglio di Stato pone altresì l'accento sul nesso causale intrinseco nel legame tra il soggetto fornitore di assistenza e quello che invece la necessita, stabilendo così che in assenza di tale rapporto, e di riflesso di una condizione di salute non così gravosa da incidere sulla sfera di autosufficienza della persona disabile, al lavoratore non potrebbe essere in alcun modo concessa l'astensione dal lavoro notturno.
Dott.ssa Lucrezia Menotti