Espropriazione per pubblica utilità: gli elementi e il procedimento

20.05.2022

L' espropriazione per pubblica utilità è un istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto può essere spogliato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per ragioni di pubblico interesse e previa corresponsione di una giusta indennità.

Nonostante, infatti, l'articolo 42 della Costituzione riconosca e garantisca la proprietà privata, al terzo comma sancisce che "la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale".

La medesima previsione è inserita anche nel Codice Civile il quale, in linea con la previsione costituzionale, all'art. 834 stabilisce che "nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità".

Alla copiosa produzione normativa che ha costituito il quadro della disciplina della materia, si è sovrapposto il Testo Unico emanato con d.P.R. 327/2001. Si tratta, in sostanza, di un "codice delle espropriazioni" che ha carattere innovativo e non solo meramente compilativo, contenente le disposizioni sia legislative che regolamentari in materia, allo scopo di restituire al procedimento espropriativo trasparenza e chiarezza procedurale.

L'espropriazione crea un vero e proprio rapporto di diritto pubblico, i cui elementi sono: le parti - l'oggetto - l'indennizzo.

1. Le parti in base alle definizioni date dal d.P.R. 327/2001 sono:

- Espropriato : con il quale s'intende, il soggetto privato titolare del diritto espropriato o la persona giuridica pubblica, relativamente però ai soli beni patrimoniali disponibili;

- Autorità espropriante : ossia l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

- il beneficiario dell'espropriazione : il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

- il promotore dell'espropriazione: il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

2. L'oggetto

Secondo la giurisprudenza tradizionale, oggetto dell'espropriazione possono essere diritti reali o diritti personali di godimento relativi ai beni immobili. Non possono, invece, essere espropriati gli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

allo stesso modo sono inespropriabili i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

3. L'indennizzo

Consiste in un intervento riparatore economico, quale presupposto di legittimità dell'atto espropriativo, che trova fondamento nella Costituzione.

Nel corso del tempo, in merito alla natura e all'ammontare dell'indennità di espropriazione, è sorta una lunga e articolata vicenda in particolare per quanto concerne il suo parametro di indeterminatezza. Proprio per riuscire a superare questo carattere di astrattezza, che conferiva alla materia incertezza ed approssimazione, è dovuta intervenire la Corte Costituzionale, stabilendo che l'indennizzo, pur non dovendo corrispondere all'integrale valore del bene, non dovesse neanche essere di natura meramente simbolica.

Sul punto, successivamente, si è espressa anche la CEDU, la quale ha affermato che «l'indennizzo non è legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene». Alla luce di tali interventi la Consulta, determinava che l'indennità dovesse consistere in un serio ristoro. Infine, da ultimo, è intervenuto il legislatore, che ha tipizzato la determinazione dell'indennizzo, stabilendo che essa debba consistere nella misura pari al valore venale del bene.

Ad oggi, quindi, volendo sinteticamente schematizzare, l'indennizzo risulta così determinabile :

- Area edificabile: sulla base del valore venale del bene, maggiorato del 10% in caso di accettazione;

-Area edificata: sulla base del valore venale del bene;

- Area non edificabile (area agricola): tenendo conto delle colture praticate sul terreno agricolo e del valore dei manufatti legittimamente edificati.

Per valore venale deve intendersi il valore che un bene ha in un mercato di riferimento ideale.

Attualmente, in base all'art. 8 del citato T.U., il procedimento espropriativo prevede una procedura articolata in quattro fasi: Vincolo preordinato all'esproprio; Dichiarazione di pubblica utilità;indennità provvisoria; Decreto d'esproprio.

Per poter procedere con l' espropriazione la legge richiede che la P.A.  individui e specifichi, come indefettibile presupposto i motivi di interessi generale e che questi sussistano al momento e per tutta la durata del procedimento d'espropriazione.

In primo luogo, per poter avviare il procedimento, è necessario che, l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale e sul bene sia stato apposto il c.d. vincolo preordinato all'esproprio.

E' necessaria, inoltre, una stima la cui determinazione varia a seconda che vi sia una cessione volontaria o non volontaria da parte del privato espropriato.

La determinazione varia a seconda che vi sia una cessione volontaria o non volontaria da parte del privato espropriato. Da quando viene notificata tale valutazione, il proprietario ha quaranta giorni di tempo per accettare o rifiutare. Si badi che in caso di silenzio non sussiste la formula del "silenzio assenso". Pertanto una mancata risposta da parte di colui che subisce il procedimento equivale ad un rifiuto.

Qualora il proprietario accetti l'indennità, effettuerà una dichiarazione irrevocabile che determinerà la cessione volontaria del bene. In tal caso, l'interessato riceverà un acconto che è pari all'80% della somma di indennizzo.

Qualora, invece, il proprietario non accetti l'indennità (mediante espresso rifiuto o silenzio), l'Autorità Pubblica lo inviterà a comunicare la volontà di avvalersi della terna dei tecnici (uno nominato dal proprietario, uno dall'Ente espropriante e uno dal Tribunale competente) o, in mancanza, si chiede la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

L'espropriato potrà fare opposizione alla stima definitiva dinanzi al giudice civile con ricorso in Corte d'Appello.

Dott. Arcangelo Genovese