Cosa si intende per famiglia di fatto?
Con l'espressione famiglia di fatto si fa riferimento all'unione di due persone di sesso diverso che, pur non avendo contratto matrimonio, convivono more uxorio, ossia come se fossero sposate.
Affinché possa dirsi costituita una famiglia di fatto è necessario che la coppia abbia comunque creato una relazione stabile e condivida sia l'abitazione sia tutti gli altri aspetti morali e materiali della vita quotidiana.
La rilevanza della famiglia di fatto è molto discussa; da un lato, infatti, non può negarsi che l'articolo 29 della Costituzione riconosca unicamente la famiglia fondata sul matrimonio, dall'altro lato, però, il fenomeno della convivenza more uxorio è sempre più diffuso da un punto di vista e sociale e da ciò scaturisce l'esigenza di una sua regolamentazione.
Ulteriore questione attiene alla differenza tra il rapporto personale dei conviventi tra loro e il rapporto con i figli.
Il rapporto tra genitori non sposati e figli non pone particolari problemi, in quanto è equiparato a quello che esiste all'interno di una famiglia i cui genitori hanno contratto matrimonio.
L'art. 30 della Cost. stabilisce che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
La riforma della filiazione (L.n.219/2012), peraltro, ha definitivamente eliminato qualsiasi forma residuale di distinzione tra figli nati nel matrimonio (che originariamente si chiamavano figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali).
Per quanto riguarda i rapporti personali tra i conviventi, invece, l'assenza del vincolo matrimoniale impedisce certamente il sorgere degli obblighi giuridici della coabitazione, della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale.
Pur non esistendo tra i conviventi i diritti e i doveri previsti dall'articolo 143c.c., propri del matrimonio, però, la convivenza non può considerarsi del tutto irrilevante per l'ordinamento giuridico.
Si ritiene, quindi, che l'obbligo di mantenimento (che abbraccia, in sostanza tutti i comportamenti che di regola sussistono tra i coniugi ex articolo 143 c.c.) vada configurato come una obbligazione naturale in considerazione della rilevanza morale e sociale che attualmente riveste la convivenza more uxorio.
In alcuni casi, infine, la famiglia di fatto riceve tutela nell'ambito dei rapporti con i terzi.
In particolare, è stato riconosciuto il diritto del familiare di fatto ad ottenere il risarcimento del danno (sia morale sia patrimoniale) dal terzo che ha il lecitamente determinato la morte del convivente.
In relazione agli aspetti patrimoniali, invece, la legge non dice molto.
Sul punto ci si affida all'iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato rivolta a tutelare le coppie non sposate; si tratta della possibilità di sottoscrivere dei veri e propri contratti di convivenza riconosciuti dalla legge (legge n. 76/2016), in grado di regolare gli aspetti patrimoniali relativi sia alla convivenza sia all'eventuale cessazione.
Tale contratto non è altro che una scrittura privata autenticata da un notaio in grado di far acquisire valore legale ad alcune pattuizioni e obblighi che altrimenti non lo avrebbero.
Possiamo fare un esempio con riferimento all'acquisto dei beni durante il periodo di convivenza: in assenza di un contratto, in caso di cessazione della convivenza il bene sarà automaticamente di appartenenza di chi lo ha pagato.
Lo stesso vale per la casa nella quale la coppia ha convissuto: il convivente non proprietario dell'immobile viene considerato alla stregua di un ospite e non può vantare nessun diritto sull'utilizzo della casa stessa.
Un altro problema che si pone nel caso di famiglia di fatto riguarda la morte di uno dei due partner.
La legislazione risulta essere carente anche in questo caso. Se il partner muore per cause naturali, al convivente non spetta nessun diritto successorio, se non esiste un testamento che espressamente lo menzioni.