Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? Gli ermellini risolvono il dubbio
Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2022, n. 19693
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. II 19693 del 2022 si è pronunciata sulla dibattuta tematica riguardante la differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione.
Più nello specifico ha enunciato che "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo."
Ma cosa sono la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia?
La fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia sono delle garanzie personali che affiancano al debitore principale un altro soggetto che garantisce l'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Della fideiussione il codice civile non da una definizione precisa ma identifica, all'art. 1936, il fideiussore come colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui ed è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.
La fideiussione è costituita mediante un contratto tra fideiussore e creditore garantito ma anche mediante accordo tra debitore e fideiussore (contratto a favore del terzo) o mediante un atto unilaterale del fideiussore. In ogni caso la volontà deve essere espressa!
La caratteristica principale della fideiussione è la sua accessorietà che va rinvenuta nell'articolo 1939 c.c. secondo il quale la fideiussione non è valida, se non lo è l'obbligazione principale, nell'articolo 1941 c.c. secondo il quale la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose e dall'articolo 1945 c.c. dove si enuncia che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante da incapacità.
Il fideiussore si obbliga in solido con il debitore principale e il creditore può chiedere l'adempimento della prestazione sia ad uno che all'altro a meno che la fideiussione non sia stata stipulata con il beneficio di escussione in base al quale il creditore può rivolgersi al fideiussore solo previa escussione del debitore principale.
Il fideiussore che ha adempiuto al posto del debitore principale è surrogato nel diritto che il creditore aveva nei confronti di questo e può esercitare l'azione di regresso nei suoi confronti.
Se poi, il fideiussore ha omesso di denunciare il pagamento che ha effettuato al debitore e questo paga a sua volta il debito, il fideiussore perde il diritto di agire in regresso.
Ovviamente, essendo la fideiussione un'obbligazione accessoria, si estingue nel momento in cui si estingue l'obbligazione principale o anche quando si verifica la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore ed in ogni caso il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro 6 mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Il contratto autonomo di garanzia, invece, è una figura particolare di garanzia in cui un soggetto si impegna a pagare una determinata somma al creditore a prima richiesta, allo scopo di garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale verso il creditore.
La sua peculiarità è l'impossibilità per il garante di apporre al creditore garantito le eccezioni relative al rapporto principale tra debitore e creditore, in quanto deve adempiere immediatamente la sua garanzia a fronte della richiesta del creditore.
La sua funzione è indennitaria perché il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze di un eventuale inadempimento del debitore principale ed il garante potrà solo apporre al creditore garantito le eccezioni relative al rapporto di garanzia ed a quelle personali con il creditore, ma non quelle relative al rapporto principale.
Nel contratto autonomo di garanzia la causa del contratto va ravvisata ai sensi dell'art. 1322, co.2, c.c. nell'esigenza di assicurare la circolazione di capitali ed il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, o in quella di sottrarre il creditore dal rischio di inadempimento, che viene quindi trasferito sul garante.
Il garante che ha adempiuto nei confronti del creditore può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del debitore, ma perde tale diritto se ha adempiuto in condizioni che lo legittimavano a rifiutare la richiesta di pagamento attraverso l'exceptio doli.
Il contratto autonomo di garanzia, inoltre, è privo del carattere dell'accessorietà che invece caratterizza la fideiussione, in quanto vi è una totale autonomia tra l'obbligazione garantita e l'obbligazione del garante.
Ed ancora, la Cassazione sez III del 419 febbraio 2019, n. 4717 si è anche pronunciata sull'ipotesi dell'inserimento nel contratto di una clausola di pagamento "a prima richiesta" ed ha previsto che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà del contratto di fideiussione, salvo quando vi è una evidente discrasia rispetto all'intero contenuto negoziale."
Orbene, le clausole di pagamento con diciture "a prima richiesta" sono incompatibili, dunque, con la garanzia fideiussoria con la conseguente inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie.