
Cosa succede se firmo un foglio in bianco?
Attraverso la firma di un contratto, la parte assume gli impegni che risultano dal testo scritto.
Di norma, il momento della sottoscrizione rappresenta il termine della sequenza perfezionativa del negozio, la cui assenza impedisce all'accordo di ritenersi raggiunto.
Può accadere che la sottoscrizione sia apposta su un foglio in bianco, questo può capitare, ad esempio, nell'ipotesi in cui vi sia una reciproca fiducia tra le parti ovvero in quella in cui entrambe le parti sono concordi nel rimettere il completamento del contratto a un terzo appositamente autorizzato.
Tale ultima fattispecie è un istituto invalso nella prassi che prende il nome di biancosegno.
Quando, invece, un foglio in bianco che presenta la sottoscrizione viene riempito da chi non disponga del potere necessario, si pone il problema della riconducibilità della dichiarazione al proprio sottoscrittore.
È pacifico, in seno alla giurisprudenza, la risoluzione della questione mediante l'utilizzo del principio di autoresponsabilità. Si ritiene che il firmatario rimane responsabile verso i terzi in cui abbia generato legittimo affidamento, ma può agire verso colui che abbia illegittimamente riempito il contenuto del documento.
Al fine di denunciare l'abusivo riempimento ad opera di un soggetto non autorizzato, la Corte di Cassazione richiede la proposizione della querela di falso.
La querela di falso è un istituto disciplinato all'interno del codice di procedura civile, agli artt. 221 e seguenti.
Si tratta di una domanda proponibile sia in via autonoma, che in corso di causa, in ogni stato e grado di giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Attraverso tale domanda, il sottoscrittore può agire contro la persona che abbia riempito il foglio in assenza di autorizzazione, in quanto viene a realizzarsi un'ipotesi di falsità materiale.
Per falsità materiale si intende quella che attiene alla genuinità del documento; si contrappone alla falsità ideologica, la quale, invece, concerne la veridicità del contenuto.
Si aggiunga, inoltre, come il riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco costituiva anche ipotesi di reato ex art. 486 c.p.
Tuttavia, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, tale reato è stato abrogato, permanendo la rilevanza penale della sola falsità degli atti pubblici.
In applicazione dei principi di proporzionalità, come generalmente valido in seno all'ordinamento giuridico italiano, e di sussidiarietà del diritto penale, lo stesso intervento di riforma ha inserito la previsione di un illecito civile. Oggi, quindi, l'abuso delle sottoscrizioni in bianco che arreca ad altri un danno, limitatamente alle scritture private, è fonte di responsabilità civile, nonché punito con apposita sanzione pecuniaria.