Cosa si intende con la formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”?

24.09.2024

L'art. 533 c.p.p., rubricato "condanna dell'imputato", recita testualmente che "il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".

Tale formula trova fondamento nel principio costituzionale della "presunzione di innocenza", altro cardine del nostro ordinamento, volto a garantire che l'imputato venga condannato solo sulla base di una prova certa della di lui responsabilità, vagliata all'esito del processo, non essendo altrimenti sufficiente una pronuncia che verta sul minimo dubbio di colpevolezza. Inoltre, il Giudice è tenuto a fornire le ragioni poste alla base della ricostruzione giuridica e fattuale cristallizzata in sentenza, illustrando una motivazione adeguata ed idonea a superare il "ragionevole dubbio".

La regola, espressamente introdotta con la L. n. 46/2006, riflette il contenuto del brocardo latino "in dubio pro reo", che funge da limite al libero convincimento del Giudice, al fine di giungere ad un accertamento della verità il più possibile obiettivo.

Affinché si addivenga ad una sentenza coerente con i principi suddetti, il Giudice dovrà assolvere nei casi di cui al II comma dell'art. 530 c.p.p., vale a dire quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste. Pertanto, non potrà essere emesso un provvedimento di condanna quando la debolezza del compendio probatorio non consenta di ritenere provata la colpevolezza del reo "oltre ogni ragionevole dubbio", non potendosi escludere una alternativa ricostruzione fattuale.

Dott.ssa Simona Ciaffone