Cosa si intende per “frode informatica”?
Tizio crea un sito web falso che imita un noto istituto bancario. Camuffandosi da rappresentante di una rinomata banca, invia delle e-mail fraudolente a migliaia di persone nelle quali afferma che è stata riscontrata un'attività sospetta sul loro conto bancario.
L'email contiene un link (creato ad hoc)che collega la vittima al sito clone, identico a quello ufficiale. A quel punto, il malcapitato, credendo di agire nell'interesse della propria sicurezza finanziaria, clicca sul link e inserisce i propri dati personali e bancari.
Ed è proprio in quell'istante che l'hacker, sfruttando le informazioni, accede ai conti bancari delle vittime, trasferendo fondi illecitamente e causando danni finanziari significativi.
Nel caso in esame, la condotta posta in essere da Tizio integra il reato di frode informatica di cui all'art.640 ter c.p. che rientra fra i c.d. reati informatici (c.d. cyber crimes ovvero attività illegali che coinvolgono l'uso di computer, reti informatiche o altri dispositivi tecnologici).
Si tratta di un reato a forma libera che prevede alternativamente:
- l'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico o telematico ovvero
- l'intervento non autorizzato (senza diritto), con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi.
Le due condotte, però, assumono rilevanza penale soltanto se consentono di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio, inteso come l'insieme di tutte quelle disponibilità finanziarie "immateriali" di cui si può disporre anche attraverso un computer (si pensi, ad esempio, ai soldi e ai titoli depositati su di un conto corrente di una banca, la quale li gestisce attraverso un sistema informatico).
Secondo autorevole dottrina, la norma tutela anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici, la riservatezza e la libertà negoziale del danneggiato.
L'elemento soggettivo è rappresentato, invece, dal dolo generico connotato dalla coscienza e volontà dell'autore di porre in essere una condotta qualificabile come truffa.
Il delitto in esame presenta la stessa struttura, nonché i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia per il solo fatto che l'attività fraudolenta non investe la persona, inducendola in errore, ma il sistema informatico di sua pertinenza attraverso una manipolazione.
Invero, il reato di frode informatica, al pari della truffa, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.
In Italia, la principale autorità preposta al contrasto della pedopornografia online, del crimine informatico in genere e di altre frodi con particolare connotazione informatica è la Polizia Postale e delle Comunicazioni.