Quali sono le principali funzioni del PM?

28.05.2024

Il Pubblico Ministero rappresenta uno dei soggetti principali del procedimento penale essendo il protagonista della fase procedimentale delle indagini preliminari.

Le sue principali funzioni sono dettate dall' art. 51 c.p.p. e sono ripartite:

  • Nelle indagini preliminari e nei procedimenti di I grado, le funzioni del PM sono svolte da un ufficio denominato Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  • Nei giudizi di impugnazione innanzi la Corte d'Appello, le funzioni sono svolte da un ufficio denominato Procura generale presso la Corte d'Appello;
  • Nei giudizi dinanzi la Corte di Cassazione vi è, invece, la Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Fonti normative per le funzioni del PM, nel nostro ordinamento, sono contenute all'interno della Costituzione, della legge sull'ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura penale.

In particolare, l'art. 112 Cost. sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale prevedendo il potere/dovere che il PM ha di valutare la fondatezza delle notizie di reato e di compiere le necessarie indagini preliminari al fine di decidere se occorra o meno formulare un'imputazione.

La legge sull'ordinamento giudiziario ovvero il Regio Decreto 12 del 1941 stabilisce 3 funzioni del PM, quali:

  • Vigilare sull'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
  • Promuovere la repressione dei reati e applicare misure di sicurezza;
  • Fare eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, secondo la legge.

Oltre alla Costituzione e alla legge sull'ordinamento giudiziario, c'è (quale fonte delle funzioni del PM) il codice di procedura penale che individua principalmente 3 funzioni del PM:

  • agli articoli 50 e 405 c.p.p., troviamo la funzione di incriminazione del PM. Più nello specifico, ai sensi degli articoli appena detti, il PM esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione[1];
  • il PM svolge anche una funzione inquirente che comprende l'acquisto della notizia di reato ex artt. 330-334 cpp, gli atti investigativi per la ricostruzione dei fatti (prove e mezzi di prove), assunzione di informazioni dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, individuare le persone e le cose che sono utili alle indagini e interrogare la persona indagata per i fatti;
  • il PM svolge altresì una funzione requirente ovvero una funzione di parte processuale, in forza del quale assume un ruolo sostanzialmente propulsivo a sostegno della pretesa punitiva oggetto della sua azione.

[1] L'archiviazione è un'alternativa all'esercizio dell'azione penale che può determinarsi, in esito alle indagini preliminari, nei seguenti casi: quando la notizia di reato risulti infondata, quando sia rimasto ignoto l'autore del reato, quando risulti mancante una condizione di procedibilità, quando il reato sia estinto o il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il fatto sia particolarmente tenue.

Dott.ssa Noemi Onolfo