Il furto dell’ombrello sul pianerottolo configura il reato di cui all’art. 624 bis c.p.

29.03.2025

Cass. pen., Sez. V, 14 gennaio 2025, n. 1691

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A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti

Confermando la sentenza con cui la Corte d'appello aveva condannato un imputato per il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis c.p. per essersi impossessato di un ombrello a scatto che si trovava sulla ringhiera antistante la porta dell'abitazione della persona offesa, e la somma di 5 euro, che si trovava nella tasca dei giubbotti appesi fuori dalla porta di casa, i giudici di legittimità, con la sentenza 1691/2025 dello scorso 14 gennaio, hanno confermato l'orientamento secondo cui il pianerottolo condominiale, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, ne costituisce una "estensione" dagli stessi tratti fondamentali (cioè la non apertura al pubblico e la non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso, anche implicito, del titolare, che ha comunque il potere di impedire l'accesso a chi non gradito), ragion per cui il furto realizzato su tale pertinenza realizza l'autonoma fattispecie di reato ex art. 624 bis c.p..

Tale autonomo reato è più offensivo rispetto al furto semplice, perché la ratio della norma, rispetto a quella di cui all'art. 624 c.p., è tutelare maggiormente i luoghi di privata dimora, includendo in tale definizione quei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata che siano in stretta correlazione con una privata dimora, come, appunto, il pianerottolo e le aree comuni di edifici adibiti a civile abitazione. Ragion per cui restano esclusi dal concetto di "privata dimora", secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, soltanto i luoghi a libero accesso.

Il pianerottolo, infatti, è luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell'abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata, domestica, come interpretato anche da un'altra sentenza (Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 4215/2023), senza che ciò violi il principio di proporzionalità della pena, la cui cornice edittale consente il suo adeguamento al caso concreto. 

Del resto, caso di specie esaminato nel ricorso, a dimostrazione di tale ragionamento, la persona offesa aveva posto sul pianerottolo, nella zona immediatamente adiacente alla propria abitazione, beni personali - quali dei giubbotti e un ombrello - il cui utilizzo presuppone il compimento di atti propri della sfera privata della persona.

Del resto, va rilevato come il reato di furto in abitazione punisce espressamente, citando il testo, non solo chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ma anche nelle pertinenze di essa.

Invero, per concludere, altra considerazione che si può trarre da questa sentenza è che la nozione penalistica di pertinenza, alla luce dell'art. 624 bis c.p., non coincide con quella civilistica, perché non richiede l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario, bensì dipende dal rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto al bene principale, anche non continuativi e non esclusivi, alle esigenze di vita domestica del proprietario[1]. Dunque, è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale, secondo una coerente che si adegua meglio alla nozione di appartenenza, di cui all'art. 614 c.p., che punisce la violazione di domicilio.


[1] Cfr. in tal senso anche a Cass. pen., Sez. V, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624 bis c.p. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazione, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora; nonché, Cass. pen., Sez. IV, n. 4215 del 10/1/2013, secondo cui è il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini.