Il genocidio

26.03.2025

A cura di Avv. Sara Spanò

A coniare la parola genocidio fu l'avvocato ebreo polacco Raphael Lemkin quando nel 1944 cercava di descrivere le politiche naziste di sterminio sistematico che prevedevano anche la distruzione degli ebrei europei.

Il termine nasce unendo il prefisso geno-, dal greco razza o tribù, con il suffisso -cidio, dal latino uccidere.

L'anno seguente, il Tribunale Militare Internazionale, che aveva sede nella città tedesca di Norimberga, accusò alcune tra le massime autorità naziste di «crimini contro l'umanità». E per la prima volta la parola «genocidio» venne inclusa nell'atto d'accusa, ma solo come termine descrittivo, senza autentico valore legale.

Successivamente, il termine genocidio comparve per la prima volta a livello normativo nel testo della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidiodel 1948. Tale Convenzione venne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 9 dicembre 1948 ed entrò in vigore il 12 gennaio 1951.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale erano state commesse atrocità tali da essere in contrasto con qualsiasi principio di umanità e dignità personale. Le parti contraenti che hanno partecipato alla redazione della suddetta Convenzione, riconobbero, in seguito a tali avvenimenti, il genocidio quale violazione delle norme di diritto internazionale ed, in quanto tale, come crimine necessariamente da prevenire e reprimere.

Il reato di genocidio, veniva così descritto: "per genocidio si intende ogni condotta commessa con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale; uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita tese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; misure mirate a impedire nascite all'interno del gruppo nonchè trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro" (art. II Convenzione).

L'articolo III della Convenzione sul genocidio, inoltre, specifica le fattispecie punibili:

il genocidio; l'accordo di commettere genocidio; l'istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio; il tentativo di commettere genocidio; il concorso nel genocidio.

Il 27 gennaio di ogni anno viene celebrato il giorno della memoria per ricordare l'Olocausto, in cui morirono sei milioni di ebrei. Ma, i casi storici in cui è stato riconosciuto il genocidio sono diversi tra cui: il massacro di Srebrenica del 1995 in Bosnia, il genocidio del Ruanda in cui furono sterminati 800.000 tutsi e hutu.[1]

Oggi, però, da più parti si invoca una definizione più ampia del reato che al momento viene definito un crimine internazionale molto specifico, sebbene difficile da provare perché richiede la prova della «motivazione mentale».

Inoltre dal reato, vengono esclusi i gruppi politici e sociali perseguitati e vengono considerati solo gli atti diretti commessi contro le persone e quelli contro la loro cultura.

Il nostro ordinamento, introduce, all'art. 604 bis c.p., un reato denominato: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ed inserito nel codice penale italiano in virtù del d.lgs. del 1 marzo 2018 n. 21 provvedimento finalizzato ad attuare delle deleghe contenute nella riforma Orlando, il quale si colloca nella neo introdotta sezione I bis dedicata ai delitti contro l'eguaglianza.

I reati previsti dall'art. 604 bis c.p. sono reati comuni di mera condotta che possono essere posti in essere da qualunque soggetto.

Trattandosi di un reato di opinione, per tale deve essere inteso una fattispecie che incrimina la manifestazione, l'espressione di un certo contenuto di pensiero.

Le condotte previste nel reato in esame riguardano la propaganda e l'istigazione.

Quanto alla propaganda non si intende una semplice divulgazione di idee da portare a conoscenza degli altri, ma si caratterizza in modo più specifico con un'azione rivolta ad influire sulla psicologia altrui e sull'altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione sia idonea a raccogliere consensi intorno all'idea espressa e divulgata.

In altre parole, la nozione di propaganda contiene in sè da un lato, l'elemento della diffusività, dall'altro, quello dell'invito, rivolto a terzi, ad aderire a loro volta a quelle idee.

L'istigazione invece, non si concretizza in un semplice sostegno o in una mera adesione, ma presuppone un'attività diretta a convincere terzi e a porre in essere condotte violente e discriminatorie.

L'oggetto giuridico posto a tutela dell'art. 604 bis c.p. si identifica con l'esigenza di tutela contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo.

Nello specifico, per condotte discriminatorie s'intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

L'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p. riserva una sanzione più aspra per una fattispecie diretta alla repressione del negazionismo, con quale si indica l'atteggiamento di minimizzazione, o scetticismo, o addirittura di rifiuto nei riguardi di verità storiche aventi ad oggetto casi eclatanti di discriminazione, spesso anche con l'impegno della violenza, in danno di determinate comunità etniche, religiose ecc. Trattasi di figura speculare rispetto ad atteggiamenti di vera e propria "apologia" di condotte discriminatorie legate a determinate vicende storiche.

Perché rilevino penalmente tali condotte, si richiede che siano commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione (ad esempio attraverso libri, periodici, giornali, ma prescindendo sia dal contesto in cui tali idee vengono collocate, sia dall'adesione o non adesione del soggetto attivo a dette idee) .

Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato, la propaganda e l'istigazione alla commissione di condotte discriminatorie di cui al comma 1, lett. a) sono reati a dolo generico .

L'istigazione di cui al comma 1, lett. b), la commissione di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono reati a dolo specifico .

Fonti:

  • www.brocardi.it;
  • https://www.iusinitinere.it/lart-604-bis-c-p-propaganda-e-istigazione-a-delinquere-per-motivi-di-discriminazione-razziale-etnica-e-religiosa-27988;
  • https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-per-la-prevenzione-e-la-repressione-del-crimine-di-genocidio-1948;
  • https://www.iusinitinere.it/crimini-internazionali-il-genocidio-10393;
  • https://www.corriere.it/esteri/22_aprile_13/come-nato-termine-genocidio-perche-qualcuno-vuole-ridefinirlo- 

[1] A questi va aggiunto il genocidio armeno, commesso dall'Impero Ottomano tra il 1915 e il 1916 ma mai riconosciuto dalla Turchia, che è considerato il primo caso moderno di persecuzione sistematica e di sterminio pianificato di un popolo. La carestia provocata dall'Urss di Stalin in Ucraina (1932-33), l'invasione indonesiana di Timor Est (1975) e le uccisioni dei Khmer rossi in Cambogia negli anni '70, durante le quali circa 1,7 milioni di cambogiani morirono per l'esecuzione, la fame , o lavoro forzato.