Che cos’è il giudizio immediato? Perché può essere anche scelto dall’imputato?

17.09.2024

Il giudizio immediato è un procedimento speciale che può fondarsi su o prescindere dal consenso dell'imputato. In particolare, in tale rito non si svolge l'udienza preliminare, ma direttamente il dibattimento.

Il procedimento non consensuale richiede come presupposto che vi sia una prova evidente – se sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova sia già stato effettuato l'interrogatorio – o che l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare. Nel primo caso la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, mentre nella seconda ipotesi entro 180 giorni dalla esecuzione della misura cautelare citata.

A differenza dei riti speciali "premiali", in cui l'omessa effettuazione di una fase dell'ordinario procedimento penale si ricollega a un beneficio che l'imputato consegue (generalmente, una diminuzione di pena), nel giudizio immediato si elimina la fase dell'udienza preliminare senza che lo stesso imputato possa giovarsi di alcunché.

La domanda sorge quindi spontanea: perché mai l'imputato dovrebbe scegliere il giudizio immediato?

La soluzione va ricercata nella diversa stabilità del provvedimento favorevole conclusivo del dibattimento e di quello analogo che può essere adottato al termine delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Infatti, il decreto di archiviazione è sempre suscettibile di essere caducato nel caso di riapertura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Analogamente, la sentenza di non luogo a procedere è passibile di revoca ai sensi dell'art. 434 c.p.p.

Diversamente, una sentenza di proscioglimento non può essere caducata se non in melius, in quanto i mezzi straordinari di impugnazione contemplati dal codice di procedura penale possono essere esperiti solamente in favore dell'imputato.

Pertanto, l'imputato potrebbe richiedere il giudizio immediato qualora ritenga che il quadro probatorio a suo carico sia particolarmente scarno, labile e precario, così da poter addivenire direttamente in dibattimento e ottenere una sentenza di proscioglimento, piuttosto che un decreto di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere sempre suscettibili di caducazione. 

Dott. Marco Misiti