Gli stati emotivi o passionali: art. 90 c.p.

14.06.2023

L'art. 90 c.p. disciplina gli Stati emotivi o passionali i quali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Il codice Rocco ha dato una particolare rilevanza agli Stati emotivi o passionali, come nel caso dell'attenuante della provocazione che consiste nell'aver commesso il fatto in uno stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui e nell'immediatezza di esso o anche altri casi come l'aver agito su suggestione di una folla in tumulto. 

Gelosia, ira, paura, nelle forme estreme possono accecare e per perdere lumi della ragione mandare talmente tanto fuori di testa un soggetto escludendo la capacità di rendersi conto delle azioni compiute e annullando i freni inibitori.

Emblematico è l'orientamento evolutivo avuto nel corso del tempo da parte della giurisprudenza sia di legittimità e di merito che, a certe condizioni, include pure gli Stati emotivi o passionali alla stregua del disturbo della personalità ex articolo 88 e 89 c.p. In altri termini, si parla di tutte quelle ipotesi in cui la gelosia la rabbia e l'ira assurgano al rango di disturbo patologico e non possono essere considerate moto dall'animo estemporaneo. Rilevante a tal proposito è una sentenza di merito della Corte d'appello di Bologna la quale ha diminuito la pena per un caso di femminicidio giustificando la cospicua diminuzione di pena in base alla tempesta emotiva con la quale l'agente sarebbe stato condizionato.

L'art.90 c.p. cristallizza la differenza che c'è tra imputabilità e capacità di intendere e volere. La capacità di intendere e di volere descrive uno stato fattuale, una situazione psichica che oggettivamente è presente o meno in un soggetto mentre l'imputabilità è una qualifica normativa ma non è detto che coincida con il possesso di questa unità. Riconoscere uno stato emotivo o passionale è essenziale per rappresentare i nuclei essenziali di circostanze attenuanti in modo che la punibilità possa essere diminuita. Esempio: non è diminuita la responsabilità del marito che uccide la moglie avendola trovata con l'amante, fatto salvo l'applicabilità delle circostanze attenuanti.

Gli Stati emotivi e passionali incidono sull' imputabilità escludendola/diminuendola quando siano la manifestazione estrema di un vero e proprio squilibrio mentale anche transitorio e che abbia un carattere patologico tale per integrare un vizio totale o parziale di mente. Ad esempio, il caso di una morbosa gelosia che dà vita a un vero e proprio stato delirante.

Dott.ssa Letizia Fratello