Accredito su IBAN errato: la responsabilità è della banca

30.08.2024

Cass. civ., Sez. I, 25 Giugno 2024, n. 17415

La sentenza rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità bancaria per accrediti su IBAN errato.

La Corte ha ribadito l'obbligo di diligenza e buona fede che grava sulle banche, sottolineando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare errori e di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare correttamente il destinatario del pagamento.

Le banche devono quindi adeguare le proprie procedure interne per garantire il rispetto di tali principi e prevenire potenziali responsabilità.

Siamo nell'ambito dei pagamenti elettronici…

I sistemi di pagamento si differenziano in base ai mezzi che utilizzano, che possono andare dal cartaceo dei contanti a internet. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati tramite mezzi elettronici o addebito diretto sul conto corrente si parla di pagamenti digitali o Digital Payment.

I più conosciuti metodi di pagamento digitale sono:

  • il bonifico bancario con la quale è possibile effettuare pagamenti digitali mediante l remote banking e al termine del trasferimento verrà recapitata una ricevuta elettronica, che riporta il codice TRN (Transaction Reference Number), un numero che identifica l'operazione effettuata e indica che il pagamento è andato a buon fine;
  • l'addebito diretto SEPA (sdd), che consiste nel servizio di pagamento che permette di effettuare in modo automatico pagamenti ripetitivi con scadenza predeterminata. Questo metodo di pagamento è particolarmente comodo per pagare, ad es. le bollette di un'utenza, oppure le rate di un finanziamento;
  • i wallet digitali, noti anche come portafogli elettronici, consistono in servizi che permettono di memorizzare i dati relativi ai propri metodi di pagamento e di effettuare pagamenti digitali in modo semplice e rapido.

Ora, il tema dei servizi di pagamento elettronici è stato interessato da interventi del legislatore comunitario e nazionale, nel corso degli anni.

Una prima legislazione è stata data dalla Dir. PDS 2007/64/CE attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010 e successivamente modificata dalla Dir. PSD2 2015/2366/UE e recepita con il d.lgs. n. 218/2017 che, senza abrogare il precedente testo legislativo ha adeguato la legislazione nazionale al Reg. UE n. 751/2015.

Mi pare qui opportuno riportare l'art. 24, co. 2 del d.lgs. n.11/2010, recepito nel d.lgs. n. 218/2017, il quale, richiamando gli obblighi di diligenza professionale "impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme oggetto dell'operazione".

La sentenza oggetto di questo scritto viene praticamente sottolineato l'obbligo di diligenza che grava sulla banca nell'esecuzione delle operazioni di pagamento, stante che la banca deve agire con la massima attenzione e buona fede per evitare che errori nell'indicazione dell'IBAN possano pregiudicare il corretto esito dell'operazione, adottando misure preventive e correttive adeguate.

Orbene, per esonerarsi dalla responsabilità la banca deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore inglobando l'implementazione di sistemi di verifica automatica degli IBAN, la formazione del personale e la predisposizione di procedure interne volte a minimizzare il rischio di errori.

Ultimo, ma non meno importante, aspetto rilevante della sentenza riguarda l'obbligo della banca di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento che può avvenire attraverso la comunicazione di dati anagrafici o societari che permettano di verificare la correttezza dell'IBAN indicato.

Dott.ssa Veronica Riggi